Cass. civ. n. 9944 del 28 luglio 2000

Testo massima n. 1


Rispetto alla determinazione della natura giuridica di un contratto e al suo inquadramento in uno piuttosto che in altro schema negoziale, non assume rilievo decisivo il nomen iuris eventualmente adottato dalle parti, dovendo la qualificazione «giuridica» essere effettuata sulla base di quanto disposto dalla legge e, quindi, in termini rigorosamente obbiettivi e del tutto distaccati dalla volontà privata. Tuttavia detta «qualificazione» trova il suo ineliminabile presupposto nell'accertamento della «comune intenzione» delle parti, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, se del caso, anche da elementi estrinseci all'atto considerato, ovvero da situazioni complesse, caratterizzate dal collegamento di più fattispecie negoziali. Pertanto deve escludersi che l'amministrazione finanziaria possa (ri)determinare la natura di un contratto, prescindendo dalla volontà concretamente manifestata dalle parti e magari in contrasto con essa.

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