Cass. Sez. VI-lav. n. 17513 del 31 luglio 2014

Testo massima n. 1


Nelle controversie individuali di lavoro, l'attore è libero di scegliere uno dei fori alternativi di cui all'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., ma ha l'onere di dimostrare che ricorrono gli elementi di fatto relativi al criterio di competenza per territorio prescelto.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

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