Cass. civ. n. 4507 del 16 aprile 1993

Testo massima n. 1


Il giudice di merito, chiamato ad interpretare il contratto (nella specie, accordo aziendale del 1987), deve arrestarsi al significato letterale delle clausole, che evidenzi chiaramente la volontà delle parti, e non è tenuto a motivare su ipotetici ulteriori significati delle parole usate dai contraenti, potendo il supposto ulteriore senso di queste essere indagato solo nel caso in cui vengano forniti argomentati indizi dell'intenzione delle parti di attribuire alle parole usate un senso diverso da quello del mero significato letterale delle stesse.

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