Cass. civ. n. 6610 del 11 giugno 1991

Testo massima n. 1


In tema d'interpretazione del contratto, il contrasto insanabile, sul piano testuale, tra il nomen juris del contratto stesso e le singole clausole dimostra di per sé l'inadeguatezza dell'interpretazione letterale e la necessità del ricorso ai criteri sussidiari, progressivamente, nell'ambito dell'interpretazione soggettiva e storica (artt. 1362-1365 c.c.) e, quindi, in quello dell'interpretazione oggettiva (artt. 1367-1370), cui deve aggiungersi il criterio residuale contenuto nell'art. 1371 c.c. Solo quando la volontà delle parti sia effettivamente e chiaramente individuata, anche con l'eventuale ricorso ai suddetti criteri sussidiari, e tuttavia sussistano clausole in contrasto con il negozio effettivamente voluto, è consentito considerare nulle tali clausole, in base alla disciplina dell'art. 1419, secondo comma, c.c.

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