Cass. civ. n. 19331 del 12 settembre 2014

Testo massima n. 1


La revoca della procura alle liti può avvenire anche "per facta concludentia" come nel caso in cui la parte, che abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore, decida di costituirsi in giudizio personalmente, nonostante abbia in precedenza conferito mandato alle liti ad altro difensore.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE