Cass. civ. n. 22043 del 17 ottobre 2014

Testo massima n. 1


In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso, la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato è consentita, ai sensi degli artt. 599, 600 e 601 cod. proc. civ., solo se i comproprietari dei beni indivisi, non siano tutti condebitori solidali del creditore procedente, sicché la separazione va esclusa quando, intrapresa l'espropriazione dell'immobile appartenente "pro indiviso" a due coobbligati, uno di essi sia dichiarato fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato, ex art. 107 legge fall., il curatore del fallimento.

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