Cass. civ. n. 22607 del 24 ottobre 2014
Testo massima n. 1
Al fine di ritenere integrato il requisito della cosiddetta autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione, quando esso concerna la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicché, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l'omessa osservanza del disposto di cui all'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.