Cass. civ. n. 24775 del 20 novembre 2014
Testo massima n. 1
In tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione dichiara l'estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la declaratoria di improseguibilità, come, nella specie, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per mancata rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale di cui agli artt. 2668 bis e 2668 ter cod. civ.), non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo.
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