Cass. civ. n. 24801 del 21 novembre 2014

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di decesso di una parte in epoca successiva alla sentenza di primo grado, il contraddittorio in appello s'instaura regolarmente ove si proceda, oltre che all'erronea notifica nei confronti del "de cuius", alla corretta notifica nei confronti delle altre parti costituite, sia pure senza richiami alla loro qualità di successori della parte deceduta, in quanto l'inosservanza di tale onere di specificazione non ha effetti invalidanti qualora siano stati evocati in giudizio tutti i soggetti rimasti come unici legittimati passivi sul piano processuale.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE