Cass. civ. n. 25169 del 26 novembre 2014

Testo massima n. 1


In tema di opposizioni agli atti esecutivi, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che ai sensi dell'art. 618, secondo comma, cod. proc. civ., chiude la fase sommaria e fissa il termine per l'introduzione del giudizio di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, settimo comma, Cost., in quanto priva del carattere della definitività.

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