Cass. civ. n. 27530 del 30 dicembre 2014

Testo massima n. 1


I creditori possono sempre intervenire in appello, ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ., ove assumano una posizione processuale simile a quella dell'opposizione di terzo revocatoria, purché specifichino nell'atto di intervento, pur senza formule sacramentali, di agire ai sensi dell'art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero alleghino i presupposti di fatto su cui si fonda l'opposizione revocatoria, così assicurando il "thema decidendum", la costituzione del contraddittorio, la possibilità di verifica della ammissibilità dell'intervento e della fondatezza nel merito della domanda.

Testo massima n. 2


È inammissibile l'intervento del terzo creditore ipotecario nel giudizio in grado d'appello, introdotto per il trasferimento di immobile ex art. 2932 cod. civ. con domanda trascritta anteriormente all'iscrizione di ipoteca, dovendosi ritenere consentito solo l'intervento autonomo, assimilabile all'opposizione di terzo ex art. 404, primo comma, cod. proc. civ., promosso a tutela di un diritto autonomo e incompatibile con la situazione giuridica accertata in primo grado tra le originarie parti del processo, laddove, invece, l'interesse del titolare di un diritto di garanzia costituito successivamente alla domanda processuale è solo teso a rimuovere un ostacolo fattuale al soddisfacimento del proprio credito e non ad accertare una situazione giuridica incompatibile con quella dedotta in causa.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE