Cass. civ. n. 13884 del 6 luglio 2015
Testo massima n. 1
In tema di rivendicazione di beni mobili rinvenuti nella casa o nell'azienda del fallito ed acquisiti dal curatore, incombe sul ricorrente, ex art. 103 legge fall., l'onere di dimostrare il proprio diritto sui medesimi beni, trovando peraltro applicazione le limitazioni probatorie previste dall'art. 621 cod. proc. civ., operanti anche in caso di prova presuntiva in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2729 cod. civ. Pertanto, salvo il caso in cui la presunzione non trovi fondamento nella specifica natura dell'attività esercitata, la prova dell'intestazione in favore del rivendicante presso il P.R.A. di un veicolo, asseritamente trasferito a quest'ultimo da parte della società fallita a seguito di un'operazione di leasing, non è sufficiente per l'accoglimento della domanda di rivendica, derivando dall'iscrizione nel pubblico registro una presunzione semplice quanto all'effetto traslativo del negozio, come tale cedevole rispetto alla preclusione di cui alla citata disposizione.
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