Cass. civ. n. 14662 del 14 luglio 2015
Testo massima n. 1
In tema di ricorso per cassazione, l'erronea indicazione delle generalità del ricorrente non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ove l'effettiva identità del suo autore risulti dall'intestazione della sentenza impugnata e da quella dello stesso ricorso per cassazione, oltre che dalla procura speciale apposta in margine ad esso.