Cass. civ. n. 18041 del 14 settembre 2015

Testo massima n. 1


L'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, con il quale è stata sancita la non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti suddetti, e non è pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro (fattispecie relativa a trattamento pensionistico integrativo corrisposto dal Fondo costituito dalla Sicilcassa s.p.a).

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