Cass. civ. n. 18286 del 17 settembre 2015

Testo massima n. 1


Nel caso di cause connesse pendenti innanzi al medesimo giudice, questi non può disporre la sospensione ex art. 295 c.c. ma deve verificare se i giudizi si trovino irrimediabilmente in fasi diverse, sì da renderne impossibile la riunione (come nel caso, ad esempio, in cui una causa sia già rimessa in decisione e l'altra ancora in trattazione o in fase istruttoria), ovvero se sia ancora realizzabile la riunione ritardando il procedere dell'uno in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l'altro.

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