Cass. civ. n. 1915 del 3 febbraio 2015

Testo massima n. 1


Qualora il ricorso in appello sia stato ritualmente depositato entro il termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ., la successiva integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. va notificata - anche dopo il decorso del suddetto termine - non alla parte personalmente, bensì al suo procuratore costituito.

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