Cass. civ. n. 20189 del 8 ottobre 2015
Testo massima n. 1
Nell'associazione in partecipazione, ancorché la disciplina dell'art. 2552 c.c. sia derogabile, l'associante non può restare esonerato da ogni perdita, ossia dal rischio di impresa, in contrasto con l'art. 2549 c.c.