Cass. Sez. VI-lav. n. 20587 del 13 ottobre 2015

Testo massima n. 1


L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione, sicché essa non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato la domanda in revocazione trattandosi di documento - formato nel 2010 -successivo alla sentenza impugnata, emanata nel 2006, avente ad oggetto il decesso per neoplasia di altro lavoratore addetto al montaggio di componenti in amianto).

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