Cass. civ. n. 20672 del 14 ottobre 2015
Testo massima n. 1
In tema d'impugnazione, nell'ipotesi d'inesistenza della notifica dell'atto di appello, deve presumersi la mancata conoscenza del processo da parte del convenuto rimasto contumace, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'appellante, in difetto della quale è nulla la sentenza pronunciata, che, se proposto ricorso per cassazione, va cassata senza rinvio, in quanto l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.