Cass. civ. n. 21219 del 20 ottobre 2015

Testo massima n. 1


In tema di contratto di agenzia, l'omesso invio degli estratti conto provvisionali da parte del preponente giustifica la carente indicazione dei relativi dati ai fini della quantificazione giudiziale del proprio credito chiesta dall'agente, derivando essa dall'inadempimento dell'obbligo di informazione a carico del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che, a fronte dell'inadempimento del preponente dell'obbligo informativo, aveva ritenuto che correttamente il tribunale avesse disposto consulenza tecnica di ufficio per la quantificazione del credito dell'agente).

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