Cass. Sez. VI-lav. n. 2152 del 5 febbraio 2015

Testo massima n. 1


Qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art. 413 cod. proc. civ., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire. (Nella specie, il ricorrente, già dipendente di un istituto bancario, era stato trasferito ad altro istituto di credito a seguito di trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 cod. civ.).

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