Cass. civ. n. 22696 del 6 novembre 2015

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di debitori solidali, l'ingiunto il quale non abbia proposto opposizione non è legittimato ad intervenire, neppure "ad adiuvandum", nel giudizio di opposizione instaurato da altro debitore, in quanto non potrebbe giovarsi della sentenza a questi favorevole, poiché l'art. 1306, comma 2, c.c. non opera a vantaggio di chi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi riguardi.

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