Cass. Sez. VI-lav. n. 901 del 20 gennaio 2015

Testo massima n. 1


L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione é invalido e, quindi, inidoneo a produrre effetti ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal difensore, salvo che quest'ultimo non sia munito di mandato speciale a questo effetto, poiché la formalità della duplice sottoscrizione è prescritta "ad substantiam".

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