Cass. civ. n. 12185 del 14 giugno 2016
Testo massima n. 1
In tema di ricorso per cassazione proposto da una persona fisica in proprio e quale legale rappresentante di una società (nella specie, di persone), la sottoscrizione della procura da parte della medesima, apposta dopo l'indicazione a stampa delle sue generalità e prima di quella della denominazione sociale, deve ritenersi effettuata anche in qualità di legale rappresentante della società.