Cass. civ. n. 12293 del 15 giugno 2016

Testo massima n. 1


Il giudice d'appello, se ha sentito le parti, può pronunciare l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. in un'udienza anteriore a quella ex art. 350 c.p.c. o fissata ex art. 351, comma 3, c.p.c. a fini inibitori, atteso che l'effetto semplificatorio e acceleratorio di tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante.

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