Art. 348 bis – Codice di procedura civile – Inammissibilità e manifesta infondatezza dell’appello
Quando ravvisa che l'impugnazione è inammissibile o manifestamente infondata, il giudice dispone la discussione orale della causa secondo quanto previsto dall'articolo 350 bis.
Se è proposta impugnazione incidentale, si provvede ai sensi del primo comma solo quando i presupposti ivi indicati ricorrono sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33855/2024
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di colui che provveda, in un'unica occasione, ad autenticare la sottoscrizione della persona offesa apposta in calce alla querela, trattandosi di un atto non esclusivamente riservato a detta professione, purché le modalità non siano tali da rivelare l'esistenza di un'attività organizzata o continuativa.
Cass. civ. n. 21661/2024
L'acquisizione da parte della polizia giudiziaria dei codici IMEI di telefoni cellulari presenti in una determinata zona non necessita della preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in quanto, non determinando alcuna intrusione nelle conversazioni in transito sull'apparecchio, ma limitandosi a identificarlo, non è assimilabile a un mezzo di ricerca della prova, atteso che costituisce unicamente il presupposto operativo della successiva attività captativa delle conversazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che su tale principio non ha inciso la sentenza della Corte EDU del 24 aprile 2018 nel caso Benedik c. Slovenia, che ha ritenuto la sussistenza della violazione dell'art. 8 CEDU in un caso di acquisizione, da parte della polizia giudiziaria, dell'indirizzo IP dinamico, per la cui individuazione è necessario esaminare i dati di connessione pertinenti all'abbonato e, quindi, informazioni rientranti nell'ambito della sua vita privata).
Cass. civ. n. 17164/2024
Integrano il delitto di esercizio abusivo della professione medica le condotte consistenti nella diretta rilevazione delle impronte dentarie e nell'ispezione della cavità orale del paziente da parte di un odontotecnico per verificare le condizioni di una protesi o per istallarla, posto che per tale figura professionale l'art. 11, r.d. 31 maggio 1928, n. 1334 preclude qualunque manovra nella bocca del paziente.
Cass. civ. n. 15901/2024
La comunicazione dell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. è idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. solo quando permetta alla parte destinataria di conoscere la natura del provvedimento adottato, implicante lo speciale regime d'impugnazione previsto. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado cinque mesi dopo la comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello effettuata a mezzo PEC al difensore).
Cass. civ. n. 9343/2024
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per ragioni processuali, adottata con ordinanza richiamante l'art. 348-ter c.p.c., è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, non contenendo alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame, è pronunciata fuori dei casi normativamente previsti. (In applicazione del principio la S.C., accogliendo il motivo di ricorso con cui era dedotta la sufficiente specificità dell'atto di appello, ha cassato con rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado).
Cass. civ. n. 6583/2024
In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore).
Cass. civ. n. 3595/2024
L'inosservanza da parte del giudice di appello della previsione di cui all'art. 348 ter, comma 1, primo periodo, c.p.c., ratione temporis vigente, la quale gli consente di dichiarare inammissibile l'appello che non abbia ragionevole probabilità di essere accolto soltanto prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350 c.p.c., costituisce un vizio proprio dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis, comma 1, c.p.c. deducibile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., senza che sia anche necessario valutare se dalla stessa sia derivato un concreto ed effettivo pregiudizio al diritto di difesa delle parti, avendo il giudice di appello, dopo l'inizio della trattazione, perduto il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del gravame il quale, dopo che le parti avevano discusso sulle reciproche richieste istruttorie, aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c.).
Cass. civ. n. 3495/2024
In tema di esercizio della professione di esperto contabile, ai fini dell'applicazione dell'art. 2231 c.c. - il quale, in combinato disposto con l'art.1418 c.c., determina la nullità del contratto tra professionista e cliente quando il primo sia privo della prescritta iscrizione all'albo - va affermato che le condotte di tenuta della contabilità aziendale e di redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti integrano, nel vigore della disciplina dettata dal d.lgs. n. 139 del 2005, il reato di esercizio abusivo della suddetta professione, se svolte da persona non iscritta al relativo albo professionale in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, l'apparenza della prescritta iscrizione.
Cass. civ. n. 2630/2024
In tema di avviso di accertamento, la denunciata illegittimità o tardività della notifica, non traducendosi in un error in procedendo attesa la natura sostanziale e non processuale dell'atto impositivo, impedisce alla Corte di cassazione di verificarne direttamente, quale giudice del fatto processuale, la data di perfezionamento, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito che, in presenza di una doppia conforme, non può essere contestato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri che le ragioni di fatto, su cui si fondano la decisione di primo grado e quella di appello, sono diverse.
Cass. civ. n. 47675/2023
Risponde del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato colui che, senza essere iscritto all'albo, ponga in essere un qualunque atto idoneo ad incidere sulla progressione del procedimento, in rappresentanza dell'interessato, a nulla rilevando che l'atto possa essere redatto personalmente da quest'ultimo, mentre esulano dagli atti tipici della professione le attività di consulenza legale, che possono divenire rilevanti solo se svolte in modo continuativo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna pronunciata in relazione all'atto di pignoramento di un natante redatto e depositato dall'imputato presso l'autorità marittima, finalizzato a dare impulso al fermo del bene, in quanto funzionale alla esecuzione di una procedura di espropriazione già in corso, seguita da un giudice).
Cass. civ. n. 30759/2023
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, ad esempio, l'inosservanza degli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c.), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili né "errores in iudicando" (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), né vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. (Nella specie, la S.C., pur rigettandolo, ha affermato l'ammissibilità del motivo di ricorso con cui era stato dedotto il vizio di carenza assoluta della motivazione).
Cass. civ. n. 26934/2023
necessariamente la diversità tra le ragioni di fatto alla base della sentenza di primo grado e quelle della conferma in grado di appello.
Cass. civ. n. 26277/2023
L'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. (nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) per la mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolto, fondata su argomentazioni estranee alla pronuncia di primo grado, non è impugnabile per cassazione né con regolamento di competenza, perché la possibilità che la pronuncia di secondo grado possa basare il giudizio pronostico su ragioni diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado è presupposta dall'art. 348-ter c.p.c., che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, tali ragioni siano o meno identiche.
Cass. civ. n. 18951/2023
La norma contenuta nell'art. 348, comma 1, c.p.c. è diretta unicamente a garantire l'interesse dell'appellante ad evitare che sia dichiarata l'improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce allo stesso il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l'assenza dell'appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest'ultimo, l'appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall'art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame.
Cass. civ. n. 16929/2023
L'obbligo di redazione degli atti indicati dall'art. 357 cod. proc. pen. - che ricorre sia per le operazioni e gli accertamenti urgenti tipici, svolti dopo l'assunzione da parte del pubblico ministero della direzione delle indagini, sia per quelli atipici, posti in essere dagli organi di polizia giudiziaria al di fuori delle deleghe di indagini da parte dell'autorità giudiziaria, trattandosi di attività che, andando a incidere sulle libertà fondamentali, quali la riservatezza e la tutela dei dati personali, richiedono il necessario vaglio di legittimità - non è previsto a pena di inutilizzabilità, poiché l'attività di documentazione, in assenza di un termine perentorio, può intervenire anche successivamente.
Cass. civ. n. 15311/2023
Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.
Cass. civ. n. 13189/2023
L'inammissibilità dell'appello pronunciata in ragione del difetto di specificità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., e non sulla base dei presupposti di cui all'art. 348-bis c.p.c. (ossia, in considerazione dell'insussistenza di alcuna ragionevole probabilità di accoglimento dell'impugnazione) non è soggetta ai termini di preclusione imposti dall'art. 348-ter c.p.c., e, pertanto, può essere emessa anche dopo l'udienza di cui all'art. 350 c.p.c..
Cass. civ. n. 12724/2023
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c., avverso il provvedimento di primo grado, integra attività idonea a fornire conoscenza della natura dell'ordinanza di inammissibilità emessa dal giudice d'appello l'invio, da parte della cancelleria, di una comunicazione contenente, in allegato, la suddetta ordinanza in "file" PDF compresso (cd. "zippato").
Cass. civ. n. 9269/2023
Nel caso in cui l'appellante, nel costituirsi in modalità telematica, ometta di depositare i "files" o le copie analogiche idonei a comprovare l'avvenuta notificazione del gravame, quest'ultimo è improcedibile, a meno che alla relativa produzione non provveda l'appellato.
Cass. civ. n. 8951/2023
La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata - che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione.)
Cass. civ. n. 5319/2023
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione infermieristica il compimento di attività strumentalmente connesse agli atti tipici della professione, in assenza dei caratteri della continuità e professionalità. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di una casa di cura per anziani nella quale era stata accertata la predisposizione da parte dell'infermiere, in servizio all'atto del sopralluogo, della somministrazione di farmaci, non richiedente la competenza specifica della abilitazione infermieristica, da parte degli operatori sociosanitari in sua assenza).
Cass. civ. n. 14622/2017
L’ordinanza, ex art. 348-bis c.p.c., dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello, qualora assuma il carattere sostanziale di sentenza e sia, quindi, ricorribile per cassazione, può essere impugnata per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. nei termini previsti dall'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 12440/2017
Il ricorso per cassazione, con il quale siano impugnate congiuntamente la sentenza di primo grado e l’ordinanza di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., deve contenere la trattazione separata delle censure indirizzate a ciascuno dei due provvedimenti e, ove sia ritenuta l'esistenza di un identico errore, deve individuare ed illustrare tale identità, così da consentire di distinguere quale sia la critica da riferire all'uno e quale all'altro di essi, essendo in mancanza il ricorso inidoneo a raggiungere il suo scopo, che è quello della critica al provvedimento impugnato.
Cass. civ. n. 14696/2016
La facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350, quali l'aver dato atto della presenza delle parti, della costituzione della parte appellata e dell'avvenuto scambio della relativa comparsa, con rinvio "per la trattazione" ad un'udienza successiva, e il conseguente vizio dell'ordinanza può essere fatto valere con ricorso per cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale.
Cass. civ. n. 12293/2016
Il giudice d'appello, se ha sentito le parti, può pronunciare l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. in un'udienza anteriore a quella ex art. 350 c.p.c. o fissata ex art. 351, comma 3, c.p.c. a fini inibitori, atteso che l'effetto semplificatorio e acceleratorio di tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilità dell'appello non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell'appellante.
Cass. civ. n. 13923/2015
In materia di appello, quando il giudice - nel provvedere a norma dell'art. 348 bis cod. proc. civ. - non si limiti a dichiarare l'appello inammissibile, perché lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ma compia anche uno scrutinio sul merito del gravame, assume una decisione che, sebbene rivesta forma di ordinanza, presenta natura di sentenza, sicché è ricorribile per cassazione. (Nella specie, a fronte di una domanda risarcitoria promossa da uno straniero, dichiarata improcedibile dal giudice di pace per difetto di prova della sussistenza della condizione di reciprocità di cui all'art. 16 delle preleggi, il giudice d'appello aveva riconosciuto l'erroneità, sul punto, della pronuncia di primo grado, ma, avendo ritenuto comunque infondata la domanda risarcitoria per altre considerazioni di merito, piuttosto che statuire secondo le normali regole procedurali aveva pronunciato l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis cod. proc. civ., così privando, di fatto, l'appellante della possibilità di contestare tale decisione, potendo egli indirizzare il ricorso per cassazione soltanto avverso la pronuncia di primo grado, a norma dell'art. 348 ter, quarto comma, cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 10723/2014
Nel caso in cui l'appello venga dichiarato inammissibile per carenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto, ex art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., oltre il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello è, a propria volta, inammissibile, dovendosi escludere la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., atteso che la proposizione dell'impugnazione nel termine ordinario non costituisce un onere tale da impedire o rendere eccessivamente gravoso l'esercizio del diritto di difesa, né, comunque, tale termine decorrerebbe qualora dalla comunicazione non fosse possibile ricondurre il provvedimento adottato a quello previsto dall'art. 348 bis cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 8940/2014
Il ricorso per cassazione, sia ordinario che straordinario, non è mai esperibile avverso l'ordinanza che dichiari l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis cod. proc. civ., e ciò a prescindere dalla circostanza che essa sia stata emessa nei casi in cui ne è consentita l'adozione, ovvero al di fuori di essi, ostando, quanto all'esperibilità del ricorso ordinario, la lettera dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ. (che definisce impugnabile unicamente la sentenza di primo grado), mentre, quanto al ricorso straordinario, la non definitività dell'ordinanza, dovendosi valutare tale carattere con esclusivo riferimento alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, della quale si chiede tutela, e non anche a situazioni aventi mero rilievo processuale, quali il diritto a che l'appello sia deciso con ordinanza soltanto nei casi consentiti, nonché al rispetto delle regole processuali fissate dall'art. 348 ter cod. proc. civ.