Cass. civ. n. 12415 del 16 giugno 2016

Testo massima n. 1


Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c, se l'esecuzione sia iniziata proprio contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo, esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo, spettando all'opposto, creditore procedente, soltanto la prova che esso esiste ed è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato (o che quest'ultimo sia successore di quello contemplato nel titolo).

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