Cass. civ. n. 12743 del 21 giugno 2016

Testo massima n. 1


La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, restandone esclusa la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l'accoglimento dell'impugnazione.

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