Cass. civ. n. 5637 del 04 marzo 2024

Testo massima n. 1


RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE Cartella di pagamento - Funzione - Notificazione del titolo ed intimazione di pagamento - Efficacia esecutiva - Insussistenza.


La cartella di pagamento, che assolve alla duplice funzione di notificazione del titolo esecutivo e di intimazione di pagamento, è priva di efficacia esecutiva e, in quanto tale, non è atto che dà inizio alla procedura esecutiva, il cui incipit è, invece, segnato dal pignoramento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10846 del 2023

Normativa correlata

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 50 com. 1

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