Cass. civ. n. 17253 del 23 agosto 2016
Testo massima n. 1
In tema di impugnativa di licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto dall'art. 6, comma 2, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, decorre anche qualora la comunicazione della richiesta stragiudiziale di tentativo di conciliazione o arbitrato sia inoltrata via fax, perché, non prescrivendo la norma specifiche modalità di comunicazione a pena di validità ed efficacia, la ricezione a mezzo fax è del tutto equipollente alle modalità di "consegna", previste dall'art. 410, comma 5, c.p.c.