Cass. civ. n. 17712 del 7 settembre 2016

Testo massima n. 1


I requisiti di contenuto della "motivazione" dell'appello, richiesti dall'art. 434 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012), pongono a carico dell'appellante un preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la statuizione di inammissibilità di un atto di appello che, a fronte della ricostruzione fattuale in termini di licenziamento ritorsivo, offerta dalla sentenza impugnata sulla base degli elementi desunti dalle prove testimoniali, non conteneva alcuna critica demolitoria di tale chiave interpretativa e non consentiva, pertanto, di ricondurre la fattispecie alla diversa ipotesi di recesso dettato da ragioni organizzative ed economiche).

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