Cass. pen. n. 5644 del 22 dicembre 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE - Ordinanza genetica emessa dal giudice per le indagini preliminari distrettuale - Esclusione della gravità indiziaria limitatamente ai reati o alle circostanze aggravanti di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Pronuncia declinatoria di competenza - Necessità - Esclusione - Ragioni - Limiti.
L'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in "limine litis", sulla base della mera descrizione del fatto, prima di ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice deve declinare la propria competenza e limitarsi ad applicare la misura entro i limiti temporali fissati dall'art. 27 cod. proc. pen., nei casi di urgenza delle esigenze di cautela, qualora l'esclusione del reato o dell'aggravante dipenda dalla radicale assenza di elementi a supporto della loro astratta ricorrenza).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 51 com. 3
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 328 com. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1