Cass. civ. n. 20497 del 12 ottobre 2016

Testo massima n. 1


In tema d'impugnazioni, l'appello autonomo tardivo, anche dopo la riunione dei procedimenti, non può essere considerato come un appello incidentale tardivo, operando la preclusione della decadenza stabilita dall'art. 333 c.p.c., finalizzata a salvaguardare la tempestività dell'impugnazione incidentale, altrimenti proponibile, fuori dal primo procedimento, senza termine, e l'unitarietà del processo, pregiudicata da un'impugnazione autonoma, che, in mancanza di riunione, può generare contraddittorietà di giudicati.

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