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Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2713 del 27 marzo 1996

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2713 del 27 marzo 1996

Testo massima n. 1

Con riguardo alla risoluzione del contratto per mutuo dissenso, l’obbligo di restituzione della somma ricevuta a titolo di anticipo del corrispettivo costituisce debito di valuta insensibile, come tale, al fenomeno della svalutazione monetaria, salvo che il creditore non dimostri di avere risentito a causa della indisponibilità della somma anticipata eventuali ulteriori danni e perciò anche quello sofferto in conseguenza della svalutazione monetaria.

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