Cass. civ. n. 20678 del 13 ottobre 2016

Testo massima n. 1


In tema di ricorso per cassazione, la questione della tardività delle allegazioni e dei documenti prodotti in primo grado non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità ma deve risultare sollevata in appello, atteso che la nullità del processo di primo grado è soggetta al principio generale, stabilito nell'art. 161 c.p.c, della conversione delle ragioni d'invalidità in motivo d'impugnazione.

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