Cass. civ. n. 21304 del 20 ottobre 2016

Testo massima n. 1


L'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale; pertanto, ove sia condannato al pagamento di quanto richiesto dall'attore, a seguito dell'accoglimento della domanda principale, il convenuto, quale debitore, è legittimato ad impugnare la sentenza, senza che tale legittimazione sia elisa dall'accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenuto medesimo nei confronti del terzo, chiamato in causa proprio per tenerlo indenne dagli effetti di quella condanna, trattandosi di domanda diversa, che non fa venire meno la soccombenza del primo rispetto all'attore.

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