Art. 100 – Codice di procedura civile – Interesse ad agire

Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 26159/2025

L'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a una domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.

Cass. civ. n. 24366/2025

Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).

Cass. civ. n. 23988/2025

Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione (nel quale il cittadino straniero non ha impugnato anche il decreto di trattenimento), il rilascio del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione internazionale determina l'inefficacia del decreto di espulsione, che diviene ineseguibile, sicché, nel predetto giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, non potendosi ritenere persistente un interesse all'annullamento di tale decreto, poiché la posizione giuridica dell'interessato resta regolata dal permesso di soggiorno conseguito.

Cass. civ. n. 22266/2025

La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall' art. 1421 cod. civ., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio del giudice, non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere proposta sotto la specie di un fine generale di attuazione della legge e non potendo il giudice rilevare di ufficio la nullità ove la pronunzia di questa non sia rilevante per la decisione della lite.

Cass. civ. n. 20430/2025

Il dipendente pubblico che, in sede di valutazione periodica del rendimento, sia stato valutato positivamente non ha interesse ad agire per la modifica in melius del giudizio ricevuto, sulla base di ragioni di carattere esclusivamente morale, quante volte non deduca che tale giudizio ha pregiudicato i suoi interessi inerenti all'attribuzione di incentivi economici ovvero ha comportato un nocumento in vista di future progressioni giuridiche ed economiche.

Cass. civ. n. 19650/2025

In tema di revocatoria ordinaria, non ricorre l'eventus damni se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l'atto dispositivo, atteso che l'interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione.

Cass. civ. n. 32270/2023

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale venga dichiarata l'inammissibilità della revocazione della sentenza d'appello, nel caso in cui venga previamente accolto il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello oggetto del predetto ricorso per revocazione, è inammissibile per difetto d'interesse, stante l'intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere, salvo che il ricorrente faccia valere una pretesa specifica sul capo relativo alle spese invocando e giustificando, ad esempio, la possibilità di pervenire ad una compensazione delle stesse malgrado la declaratoria di inammissibilità.

Cass. civ. n. 30312/2023

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il giudice dell'impugnazione - una volta individuato, in applicazione del principio del favor rei previsto dall'art. 65, comma 5, della l. n. 247 del 2012, il regime sanzionatorio più favorevole con riguardo alla concreta vicenda disciplinare - non è vincolato, ai fini della determinazione della sanzione tra il minimo ed il massimo della cornice edittale prescelta, al criterio seguito dalla decisione impugnata, potendo anche applicare per intero la sanzione ritenuta più favorevole, senza violare il divieto di reformatio in peius, purché non sia sovvertito il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, in cui il giudice d'appello, pur accogliendo la doglianza dell'appellante, aveva irrogato il massimo edittale del regime sanzionatorio ritenuto più favorevole, sebbene il giudice di primo grado avesse irrogato la sanzione del doppio del minimo del regime diverso).

Cass. civ. n. 30119/2023

In tema di diffide con efficacia esecutiva, ex art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004, il datore di lavoro ha interesse ad agire per l'accertamento negativo dei crediti retributivi individuati anche in mancanza di una manifestata intenzione dei lavoratori di voler agire coattivamente nei suoi confronti, poiché - non essendo esperibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (che può essere impiegatoo solo dopo la notificazione del precetto) - tale azione costituisce l'unico mezzo per garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e, cioè, ad assicurare al portatore di un interesse attuale e concreto (pur in mancanza di un'attuale lesione di un diritto o di una contestazione) la possibilità di ottenere un un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, quale l'accertamento dell'inesistenza o della minore entità dei crediti stragiudizialmente accertati con le diffide convalidate.

Cass. civ. n. 29662/2023

Il ricorso incidentale, anche se qualificato come condizionato, deve essere giustificato dalla soccombenza, cosicché è inammissibile il ricorso proposto dalla parte che sia rimasta completamente vittoriosa nel giudizio di appello, proposto al solo scopo di risollevare questioni che non sono state decise dal giudice di merito perché assorbite dall'accoglimento di altra tesi, avente carattere preliminare, salva la facoltà di riproporle dinanzi al giudice del rinvio in caso di annullamento della sentenza.

Cass. civ. n. 28413/2023

L'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della l. n. 590 del 1965, da parte di un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullità può essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, quindi, anche da coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia é condizionata proprio dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazione anzidetta.

Cass. civ. n. 27946/2023

Il contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello comporta, qualora ancora pendente il giudizio ex art. 395 c.p.c. venga cassato il capo della decisione oggetto di revocazione, il venir meno dell'oggetto della revocazione e dunque dell'interesse ad agire, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, se non constatata dal giudice, ridonda in nullità della sentenza. Ove, invece, la decisione del giudice di legittimità intervenga dopo quella del giudice della revocazione, la parte può far valere la nullità della sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 402 c.p.c. proponendo nei confronti della stessa il ricorso per cassazione.

Cass. civ. n. 22724/2023

Possono costituire oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. soltanto gli atti esecutivi - vale a dire gli atti di parte con cui viene dato impulso all'esecuzione forzata - oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura (che si distinguono dagli atti preparatori - privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari - posti in essere nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti), a condizione che abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia configurabile un interesse effettivo ed attuale alla rimozione dei relativi effetti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione, dopo aver incidentalmente rilevato la tardività dell'intervento di alcuni creditori, aveva disposto il rinvio ad altra udienza ai fini della distribuzione del ricavato della vendita, sul rilievo che trattavasi di asserzione priva di carattere precettivo, come tale inidonea a recare "vulnus" alla situazione giuridica soggettiva degli intervenienti, i quali, del resto, erano stati successivamente inseriti nel progetto di distribuzione con collocazione privilegiata).

Cass. civ. n. 22616/2023

In tema di sovraindebitamento, il provvedimento con cui il tribunale rigetta o, come nella specie, dichiara inammissibile il reclamo proposto da un creditore avverso il decreto di apertura della liquidazione del patrimonio del debitore è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione dal medesimo creditore, già in via esecutiva al momento dell'apertura della procedura concorsuale, sussistendo un interesse giuridicamente tutelato a veder riconosciuto, per effetto del provvedimento giudiziale di revoca del decreto reclamato, il diritto a procedere individualmente, in via esecutiva, nei confronti del proprio debitore.

Cass. civ. n. 20837/2023

In tema di contenzioso tributario, qualora l'Amministrazione finanziaria, a fronte di un'istanza di rimborso di imposta, emetta un provvedimento di diniego espresso, ancorché oltre il temine per il formarsi del silenzio-rifiuto, il ricorso avverso quest'ultimo, proposto dal contribuente in data successiva al provvedimento esplicito, è inammissibile per originaria carenza di interesse.

Cass. civ. n. 20091/2023

In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi.

Cass. civ. n. 20051/2023

In tema di contenzioso tributario, la comunicazione della sospensione di un rimborso IVA in vista di una sua compensazione, differendone in concreto l'esecuzione, è un atto autonomamente impugnabile o ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 23 del d.lgs. n. 472 del 1997 o, comunque, ai sensi del citato art. 19, atteso che la tassatività dell'elencazione ivi contenuta deve intendersi riferita non ai singoli provvedimenti nominativamente individuati, ma alle categorie a cui sono riconducibili, in cui vanno, pertanto, ricompresi anche gli atti atipici o con "nomen iuris" diversi da quelli indicati, che producano, però, gli stessi effetti giuridici.

Cass. civ. n. 14338/2023

Le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci "medio tempore" chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultimo e dei bilanci intermedi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante.

Cass. civ. n. 12128/2023

dalla fusione di quella presente in primo grado (o incorporante la stessa) - Prova del predetto adempimento - Necessità. Gli effetti giuridici della fusione o dell'incorporazione si producono dal momento dell'adempimento delle formalità pubblicitarie concernenti il deposito, per l'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di fusione; ne consegue che - ai fini del riconoscimento della legittimazione all'impugnazione della società incorporante o risultante dalla fusione, in qualità di successore della società soccombente nel grado precedente - è necessaria la prova del predetto adempimento.

Cass. civ. n. 12086/2023

La persistenza dell'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, della parte (intesa in senso sostanziale e non formale), la cui legittimazione all'impugnazione non viene meno per effetto dell'accoglimento della sua domanda di manleva nei confronti di un terzo - chiamato in causa proprio per tenere indenne il soccombente dalle conseguenze della condanna - in quanto si tratta di una domanda diversa, che non incide sulla soccombenza nel rapporto principale.

Cass. civ. n. 10671/2023

In tema di stato e capacità delle persone, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della trascrizione del provvedimento straniero può essere proposta anche in assenza del rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a provvedervi, atteso che l'interesse ad agire sussiste, ai sensi dell'art. 67 l. n. 218 del 1995, tutte le volte in cui ricorra, in concreto, almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 di tale norma – e, cioè, la mancata ottemperanza alla sentenza straniera o la contestazione del suo riconoscimento o la necessità di procedere ad esecuzione forzata – e può sopravvenire anche nel corso del giudizio, non essendo necessaria la sua sussistenza al momento della domanda, purché sia presente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C., con riguardo ad una domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia di una sentenza tedesca di accertamento della paternità, ha confermato la sentenza di accoglimento della corte territoriale, in quanto il ricorrente, costituendosi in giudizio dinanzi alla predetta autorità giudiziaria, aveva espressamente contestato il riconoscimento della pronuncia straniera, così facendo sorgere l'interesse ad agire della parte istante).

Cass. civ. n. 10595/2023

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini, nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta dal contribuente - volta all'accertamento della prescrizione dei contributi previdenziali oggetto di cartelle e di avvisi di addebito, sul presupposto della inesistenza o nullità delle relative notifiche -, per non avere il medesimo dimostrato lo specifico interesse ad agire né in seno al ricorso per cassazione, né comunque prima dell'inizio della discussione dell'udienza pubblica).

Cass. civ. n. 9544/2023

In tema di condominio negli edifici, sussiste l'interesse del condomino a promuovere l'azione di annullamento di una delibera condominiale avente ad oggetto crediti del medesimo di valore minimo, in quanto dal principio che la giurisdizione è risorsa statuale limitata - potendo la legge limitare, espressamente o implicitamente, il ricorso ad essa onde garantire la durata ragionevole del processo ex artt. 111 Cost. e 6 CEDU – non può, tuttavia, derivare il potere del giudice di stabilire limitazioni all'accesso al giudizio di legittimità, posto che nel nostro ordinamento la

Cass. civ. n. 5356/2023

In tema di azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo lo stesso inopponibile a terzi, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che la non opponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dalla inefficacia conseguente a revoca (potendo la convenzione divenire, in ogni momento, opponibile con la successiva annotazione) e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.

Cass. civ. n. 5174/2023

Il rigetto della domanda di collaborazione volontaria (cd. "voluntary disclosure") è suscettibile di impugnazione in quanto equiparabile al diniego di definizione agevolata di rapporti tributari, espressamente contemplata nel catalogo degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992.

Cass. civ. n. 4911/2023

L'interesse ad agire per l'accertamento dell'invalidità della clausola del contratto che prevede interessi moratori in misura usuraria è configurabile anche nel corso del rapporto ed in assenza di un inadempimento, atteso che una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione ai rischi correlati all'eventuale futura inadempienza e che la nullità insorge immediatamente quando essa viene concordata, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi. (Nella specie, la S.C., interpretando la domanda di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto, quale domanda autonoma e non meramente strumentale all'accoglimento di quella di restituzione, ha affermato la sussistenza dell'interesse ad agire).

Cass. civ. n. 3843/2023

L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 r.d. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante; pertanto, la cognizione del giudice non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito recato dal provvedimento, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa.

Cass. civ. n. 2634/2023

La risposta negativa del fisco a un interpello disapplicativo è atto impugnabile, anche se non rientra tra quelli elencati dall'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992: l'ente impositore, infatti, attraverso tale atto porta a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria ben individuata e quest'ultimo, senza necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato art. 19, già al momento della ricezione della

Cass. civ. n. 1213/2023

In tema di contenzioso tributario, l'ingiunzione di pagamento sostituisce, provocandone la caducazione in via definitiva, la fattura commerciale con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ha richiesto il pagamento della T.I.A.; ciò determina la sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla decisione del giudizio riguardante il rapporto documentato dalla fattura, sulla cui base non possono più essere avanzate pretese tributarie di alcun genere.

Cass. civ. n. 891/2023

In tema di impugnazioni, l'appellante può limitarsi a porre a fondamento del gravame la mancata sospensione del giudizio di primo grado, senza alcuna deduzione sulle questioni di merito, sempre che specifichi che l'arresto del procedimento è funzionale all'attesa di una pronuncia che influirà sull'esito della lite.

Cass. civ. n. 3885/2014

Sussiste l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto altrui, posto che tale azione mira a conseguire, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, l'imprenditore chiedeva di accertare che il proprio prodotto - un rubinetto valvolato - non costituiva la contraffazione di un altro, in tal modo chiarendo una situazione di incertezza relativamente alla possibilità di produrlo e distribuirlo lecitamente).

Cass. civ. n. 2447/2014

La legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art. 1421 cod. civ., non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato improponibile la domanda di un cittadino che, promossa una raccolta di firme contro la vendita di un edificio comunale, aveva chiesto di invalidarla ai sensi dell'art. 1471, n. 1, cod. civ.).

Cass. civ. n. 11214/2013

L'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la carenza di interesse del condomino all'impugnativa di due delibere, l'una concernente la nomina di un tecnico per la verifica di necessità dei lavori di manutenzione sollecitati dallo stesso ricorrente, l'altra volta a precisare la portata della precedente espressione della volontà assembleare, proprio nel senso di eliminare il contenuto negativo ravvisato dal singolo partecipante nella prima deliberazione).

Cass. civ. n. 7096/2012

L'interesse ad agire con azione di mero accertamento sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice, sicché è ammissibile la domanda del datore di lavoro diretta all'accertamento della legittimità del licenziamento, ancorché questo risulti essere già stato impugnato dal lavoratore con l'instaurazione di un precedente giudizio, salva in ogni caso l'applicabilità della disciplina della continenza delle cause ex art. 39 c.p.c.; né è configurabile un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela.

Cass. civ. n. 6770/2012

La regola dell'art. 100 cod. proc. civ., a norma della quale per proporre una domanda, o per resistere ad essa, è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel senso che l'interesse ad impugnare presuppone una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale. Nell'accertamento dell'interesse all'impugnazione non si può prescindere dalla prospettazione delle domande formulata dalla parte, anche con specifico riferimento all'eventuale preferenza per l'accoglimento dell'una domanda o dell'altra, rilevando in tal senso il principio dispositivo e non potendo il giudice valutare una domanda come più vantaggiosa per la parte, senza riguardo all'ordine di preferenza nel quale la parte stessa l'abbia introdotta.

Cass. civ. n. 1236/2012

Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. (Nella specie, il giudice di gravame aveva confermato la statuizione di primo grado in ordine al rigetto di un'eccezione di nullità dell'atto di citazione, rilevando che, nonostante essa fosse stata erroneamente ritenuta intempestiva, era poi stata fondatamente respinta nel merito; la S.C. ha, quindi, reputato inammissibile per difetto di interesse il motivo di ricorso con cui ci si doleva dell'omesso esame e statuizione sulla tempestività dell'anzidetta eccezione).

Cass. civ. n. 3386/2011

Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza. (Nella specie, relativa ad una controversia tra fratelli relativa alla divisione del patrimonio confluito in una comunione tacita familiare, il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda rilevando sia l'infondatezza delle singole pretese, sia, in ogni caso, che i ricorrenti erano stati equamente compensati per l'attività prestata nell'ambito dell'impresa familiare, e la corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame attesa l'omessa impugnazione di quest'ultima "ratio decidendi"; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso).

Cass. civ. n. 15355/2010

L'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il tribunale, accogliendo l'opposizione agli atti esecutivi proposta dal ricorrente aveva annullato un'ordinanza del giudice dell'esecuzione con cui era stata dichiarata la nullità del pignoramento per impignorabilità del credito sottoposto ad espropriazione, astenendosi dallo statuire in ordine alla domanda di accertamento dell'obbligo del terzo debitore, proposta in via subordinata dal creditore precedente).

Cass. civ. n. 10909/2010

Poichè l'interesse all'impugnazione - quale manifestazione del generale interesse ad agire, di cui all'art 100 c.p.c. - è costituito dalla soccombenza rispetto alla domanda proposta, il creditore del simulato alienante, che abbia proposto in via principale l'azione di simulazione ed in via subordinata l'azione revocatoria e che, pur vittorioso rispetto a quest'ultima, sia rimasto soccombente rispetto alla prima, ha interesse ad appellare la sentenza del primo giudice nella parte relativa al rigetto dell'azione di simulazione, stante la più penetrante tutela offerta da quest'ultima azione con l'effetto restitutorio del bene nel patrimonio del simulato alienante.

Cass. civ. n. 5569/2010

L'interesse ad agire in "negatoria servitutis" sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietà dell'attore, questi, a fronte di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese.

Cass. civ. n. 2999/2010

In tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni.

Cass. civ. n. 1011/2010

Configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale. Ne consegue che ciascun condomino è legittimato ad impugnare personalmente, anche per cassazione, la sentenza sfavorevole emessa nei confronti della collettività condominiale ove non vi provveda l'amministratore.

Cass. civ. n. 24532/2009

Nel processo di esecuzione il diritto del cittadino al giusto processo, ai sensi dell'art. 111 Cost. (come modificato dalla L. costituzionale n. 2 del 1999), deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. Ne consegue che, non potendosi configurare un generico ed astratto diritto al contraddittorio, è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare a fondamento dell'impugnazione stessa le ragioni per le quali tale lesione abbia comportato l'ingiustizia del processo stesso, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di quei diritti o di quelle posizioni giuridicamente protette.

Cass. civ. n. 17877/2007

La tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza. (Nella specie, in una controversia relativa a cessione di credito derivante da contratto di assicurazione e ritenuta inefficace dalla sentenza di primo grado, la S.C., confermando la sentenza di appello, ha ritenuto la società appellante priva di interesse ad impugnare, atteso che le posizioni toccate erano meramente accessorie e strumentali alla posizione di diritto sostanziale della società nei confronti delle altre parti).

Cass. civ. n. 27187/2006

Poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto. (In applicazione del principio soprariportato, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario su questioni interpretative relative a clausole contrattuali attinenti alla base di calcolo della pensione di ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, spettando tale interpretazione alla Corte dei Conti, giudice fornito di giurisdizione sulla domanda).

Cass. civ. n. 26906/2006

Solo nell'ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione ) è consentito dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere di rilevare, dichiarare e/o correggere gli eventuali errori o le nullità ed illegittimità dell'altro processo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della parte alla relativa proposizione. Il principio non subisce eccezione neanche nell'ipotesi in cui la parte contumace non abbia avuto conoscenza del processo per la nullità di citazioni o notificazioni e siano decorsi i termini di impugnazione, poiché anche in tale caso deve sempre essere impugnata la sentenza emessa nel processo in cui si siano verificate le nullità che la medesima parte intende denunciare, deducendo la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 327, secondo comma, c.p.c. (e perciò l'inapplicabilità della disciplina in materia di decadenza dall'impugnazione, di cui al primo comma del medesimo articolo), se non altro perché, in mancanza di impugnazione, passerebbe in giudicato la decisione pronunciata nel processo asseritamente affetto da nullità, e tale giudicato esterno sarebbe rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (nella specie, in applicazione di tali principi, è stata cassata senza rinvio la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva omesso di dichiarare l'inammissibilità del ricorso avverso l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo ad un precedente avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, ricorso con cui il contribuente si doleva di vizi di notifica di quella pronuncia).

Cass. civ. n. 17026/2006

L'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione d'un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, non superabile se con con l'intervento del giudice. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato improponibile, per difetto di interesse, in considerazione della mancata contestazione della controparte, l'azione promossa dagli acquirenti di un bene immobile per accertare che il loro titolo di acquisto si estendeva anche ad un vano i cui estremi catastali non erano stati indicati nel contratto).

Cass. civ. n. 7635/2006

In tema di procedimento civile, l'interesse ad agire, comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio. La sussistenza di tali requisiti non può ritenersi esclusa per il semplice fatto che la parte istante, o altra alla stessa legata da vincoli litisconsortili, abbia proposto domande di contenuto diverso nel medesimo o in altro giudizio, tanto meno nei casi in cui le prospettazioni siano alternative o gradate. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la proposizione in un precedente giudizio della domanda di accertamento della natura condominiale del sottotetto — ancora sub iudice — potesse tradursi nella carenza di interesse a fare valere in un successivo giudizio il diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene statuendo che la seconda pronuncia avrebbe determinato per la parte istante un vantaggio ancora maggiore rispetto a quello derivante dall'accoglimento della prima domanda).

Cass. civ. n. 8200/2003

L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; pertanto, in presenza di assegno bancario oggetto di ammortamento ad istanza del portatore, sussiste l'interesse del traente a proporre azione di accertamento negativo del debito relativo al rapporto sottostante nei confronti del portatore medesimo, né la dichiarazione resa in giudizio da quest'ultimo di nulla avere a pretendere nei confronti del traente comporta la cessazione della materia del contendere, giacché, considerati gli effetti di reintegrazione della legittimazione cartolare che il decreto di ammortamento produce, deve ritenersi che tale dichiarazione liberatoria non realizzi quel soddisfacimento delle ragioni alla base dell'azione di accertamento negativo, che possono esser soddisfatte soltanto da una pronuncia giurisdizionale in ordine al rapporto sostanziale sottostante al titolo cartolare.

Cass. civ. n. 3330/2002

L'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 c.p.c. è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa.

Cass. civ. n. 4984/2001

L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolvono in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice, e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice. (Principio affermato in fattispecie relativa alla richiesta di condanna al pagamento di spese e competenze di avvocato per attività professionale extraprocessuale instaurato dal cliente nei confronti della controparte: la S.C. ha ulteriormente precisato che la questione relativa alla pretesa impossibilità della parte ad agire in subiecta materia sollevava una questione non di interesse ad agire, ma di titolarità attiva del rapporto, attenente al merito, e non era, pertanto, deducibile in sede di legittimità come vizio della sentenza del giudice di pace pronunciata secondo equità a norma dell'art. 113 comma secondo c.p.c.).

Cass. civ. n. 2049/2000

La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione, una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, onde appartiene al merito della causa l'accertamento in concreto se l'attore e il convenuto siano, rispettivamente dal lato attivo e dal lato passivo, effettivamente titolari del rapporto fatto valere in giudizio. Ne consegue che, a differenza della legitimatio ad causam, intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, la eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio attiene al merito, e non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere tempestivamente formulata.

Cass. civ. n. 13690/1999

Anche nel caso di domande formulate in termini alternativi nei confronti di due diversi soggetti, va affermata la carenza di interesse all'impugnazione - nel caso, al ricorso per cassazione - ove sussista una situazione di indifferenza dell'attore rispetto all'uno o all'altro dei risultati della propria azione, per l'assoluta intrinseca equivalenza dei risultati stessi, in rapporto alla misura, all'entità dei diritti azionati e alle prospettive di assicurarne il soddisfacimento. (Nella specie, l'attore aveva chiesto la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno alternativamente nei confronti di due diversi soggetti, che si erano rispettivamente impegnati all'assunzione in prova ed all'assunzione definitiva al termine del tirocinio; la S.C. ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto dal lavoratore avverso la sentenza di accoglimento della domanda nei confronti di uno solo dei convenuti, sul presupposto che il ricorrente non aveva dimostrato né prospettato che tale accoglimento si fosse tradotto nel rifiuto di un risultato più ampio ugualmente oggetto dell'azione da lui proposta).

Cass. civ. n. 10062/1998

L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 c.p.c., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicché esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima od accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile la domanda proposta nella parte relativa alla computabilità di determinati elementi retributivi in relazione ai compensi per festività lavorate e permessi retribuiti, poiché il ricorrente non aveva dedotto e provato di avere lavorato durante festività o di avere fruito di permessi retribuiti).

Cass. civ. n. 3639/1998

La contestazione della titolarità passiva del rapporto controverso attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata, sicché non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 486/1998

L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto. (Nell'affermare il principio di diritto ora riportato, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito con la quale si riconosceva la sussistenza dell'interesse ad agire in capo ad una società che, concesso un mutuo ad un soggetto del quale il notaio rogante l'atto aveva attestato la personale conoscenza, si era poi trovata nella materiale impossibilità di riscuotere le relative rate di ammortamento essendo emersa, all'esito dell'inadempimento del mutuatario, la falsità dei dati anagrafici da questi dichiarati. La società aveva, pertanto, convenuto il notaio in giudizio per il risarcimento dei danni — nonostante il mutuo stesso risultasse garantito da iscrizione ipotecaria di secondo grado — vedendosi, per l'effetto, riconosciuto dai giudici di merito l'interesse ad agire, giusto disposto dell'art. 100 del codice di rito, a prescindere dalla possibilità, pur concretamente configurabile, di esperire altre e diverse azioni giudiziarie a tutela del credito vantato).

Cass. civ. n. 6525/1997

Il creditore che abbia ottenuto sentenza di condanna del debitore ha esaurito il diritto di azione e non può, per difetto di interesse rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, richiedere ulteriormente un decreto ingiuntivo contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto di cui alla sentenza.

Cass. civ. n. 3110/1995

La legittimazione passiva attiene al dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dalla effettiva sussistenza e titolarità del rapporto stesso. Costituisce, invece, questione di merito quella sollevata dal convenuto col dedurre la propria estraneità al rapporto, ossia la mancanza di titolarità affermata invece da parte attrice.

Cass. civ. n. 8451/1992

La parte nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di urgenza, ove intenda opporsi al precetto con cui la controparte gli ingiunge di eseguire delle ulteriori opere, sostenendo di averle eseguite, può domandare (come è consentito all'altra parte) l'accertamento della regolare esecuzione della misura cautelare, come anche la specificazione delle ulteriori opere eventualmente necessarie, al giudice che ha emesso il detto provvedimento o a quello davanti al quale si è iniziata la causa di merito, tal che è improponibile per carenza di interesse una siffatta domanda di accertamento in un distinto giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al precetto.

Cass. civ. n. 8025/1992

L'interesse ad agire, necessario anche ai fini della impugnazione della sentenza, va desunto ed apprezzato in relazione all'utilità giuridica che l'eventuale accoglimento del gravame può arrecare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, del tutto priva di riflessi pratici. Ne consegue che, in materia di controversie elettorali, è inammissibile l'impugnazione proposta avverso sentenza dichiarativa della decadenza per incompatibilità rispetto ad una data carica elettiva, allorché l'impugnante risulti essere dimesso dalla stessa carica.

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