Art. 100 – Codice di procedura civile – Interesse ad agire
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13612/2025
Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata (e, cioè, non venga violato il principio del ne bis in idem), sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non sia riscontrabile abuso del diritto o del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva escluso che il creditore, già munito di decreto ingiuntivo, avesse uno specifico interesse a duplicare i titoli esecutivi iscrivendo a ruolo una somma corrispondente a quella del provvedimento monitorio mai portato ad esecuzione e, di conseguenza, aveva ridotto l'importo della cartella di pagamento).
Cass. civ. n. 13344/2025
L'annullamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari inferiori ai mille euro, la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, opera automaticamente "ipso iure" in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori.
Cass. civ. n. 13094/2025
In tema di riscossione coattiva, l'allegazione della mera titolarità di una pensione INPS non integra di per sé la condizione dell'azione richiesta dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 per l'impugnazione diretta della cartella di pagamento conosciuta tramite estratto di ruolo, poiché l'attore ha l'onere di provare la sussistenza di un interesse ad agire qualificato (e, cioè, uno specifico pregiudizio) che, in base a regole generali, dev'essere dotato del requisito dell'attualità.
Cass. civ. n. 12864/2025
La persona fisica alla quale è stato notificato un atto impositivo, che non reca nessuna pretesa tributaria (neppure in via solidale o sanzionatoria) nei suoi confronti essendo intestato e diretto esclusivamente nei riguardi di una società, non è legittimata ad impugnarlo in proprio, neanche al fine di negare di possedere la qualità ed il potere rappresentativo in ragione dei quali gli è stata indirizzata la notifica dello stesso atto.
Cass. civ. n. 11836/2025
In caso di contemporaneo svolgimento del giudizio di revocazione e di quello di cassazione avverso la medesima sentenza di appello, l'intervento della sentenza di revocazione determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per cassazione, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituisce l'oggetto, né, in senso contrario, assume rilievo la possibilità di proporre, a sua volta, ricorso per cassazione avverso la sentenza di revocazione, giacché l'eventuale impugnazione rappresenta, in tal caso, una mera possibilità, cui si contrappone l'attualità della carenza di interesse a coltivare il ricorso di legittimità.
Cass. civ. n. 10829/2025
In tema di formazione del giudicato, se una sentenza contiene due statuizioni, una di cessazione della materia del contendere (nella specie, in relazione alla domanda di esecuzione dell'obbligo di concludere il contratto definitivo ex art. 2932 c.c.) e l'altra contenente un accertamento (nella specie, di responsabilità del promissario acquirente che non aveva dato esecuzione al preliminare, ai fini della soccombenza virtuale), detta seconda statuizione va impugnata onde evitare che la decisione diventi definitiva, a differenza della prima che è inidonea al giudicato, salvo quanto alla statuizione del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Cass. civ. n. 10786/2025
Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo una posizione attiva di contrasto verso l'altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull'interesse ad intervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, nel provvedere sulle spese in sede di rinvio, non aveva tenuto conto della soccombenza reciproca in grado d'appello derivante dall'essere stato accolto l'appello incidentale ma rigettato quello proposto in via principale da altra parte, sostenuto adesivamente dall'appellante in via incidentale).
Cass. civ. n. 10703/2025
La locuzione "chiunque vi ha interesse", che l'art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l'azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che - non avendo sottoscritto il contratto - sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all'esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all'accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull'attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica.
Cass. civ. n. 10667/2025
In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche sulle quali la stessa si fonda, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, dovendosi pertanto ritenere immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario ex art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Cass. civ. n. 10602/2025
In tema di ricorso per cassazione, qualora sia venuto meno, per qualsiasi causa, l'interesse all'impugnazione successivamente alla sua notificazione, deve ritenersi consentito, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materia del contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 10435/2025
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di risarcimento del danno derivante da evento alluvionale, ha escluso, cassando sul punto la sentenza impugnata, che l'attore avesse l'onere di provare la titolarità del diritto di proprietà sull'immobile e sul veicolo danneggiati, stante la tardività della contestazione svolta dal Comune convenuto solo con la comparsa conclusionale ed a fronte di difese, contenute nella comparsa di costituzione, costituenti riconoscimento implicito della suddetta titolarità).
Cass. civ. n. 9222/2025
L'azione di mero accertamento di una parentela collaterale è ammissibile, ove ne sussista un interesse concreto ed attuale, anche solo di carattere patrimoniale, ex art. 100 c.p.c., purché si fondi sul presupposto di uno status (nella specie, filiale) già definitivamente accertato, o almeno ancora accertabile, con le azioni tipiche previste dall'ordinamento e con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero, su tempestiva richiesta dei soli soggetti a tanto legittimati secondo il codice civile (nella specie, artt. 269 e 270 c.c.).
Cass. civ. n. 9062/2025
Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; pertanto, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente ad impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole.
Cass. civ. n. 9061/2025
In tema di azione di accertamento, il bisogno della tutela giurisdizionale dichiarativa sorge allorquando la certezza sul diritto sia stata incrinata da un contegno altrui, cioè dal pregresso verificarsi di una contestazione o di un vanto nei confronti del titolare del diritto, idoneo ad arrecare il pregiudizievole stato di incertezza che la proposizione dell'azione mira a neutralizzare, poiché, alla luce della generale strumentalità del processo rispetto al diritto sostanziale, lo scopo dell'azione di accertamento è il ripristino della certezza giuridica su un diritto in chiave positiva (affermazione della sua esistenza, da altri contestata) o negativa (negazione della sua esistenza, da altri vantata).
Cass. civ. n. 8701/2025
Nel caso di sospensione del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio disposta in sede disciplinare cautelare, a cui abbia successivamente fatto seguito la cessazione dell'appartenenza dell'incolpato all'ordine giudiziario, l'interesse alla prosecuzione del procedimento disciplinare è sospensivamente condizionato, nel prosieguo del giudizio stesso, a una decisione di comminatoria di una sanzione almeno pari alla perdita di anzianità, altrimenti prevalendo e dovendo statuirsi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. (Nella specie, la S.C. ha cassato, per contraddittorietà, la sentenza del C.S.M. che, pur mostrando di condividere il suesposto principio, aveva irrogato la più lieve sanzione della censura, in ragione di un apprezzamento difforme da quello del provvedimento interinale e facendo leva sulla fuoriuscita del ricorrente dalla magistratura).
Cass. civ. n. 1851/2025
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Cass. civ. n. 1770/2025
In sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte "ad abundantiam" o costituenti "obiter dicta" sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione.
Cass. civ. n. 1042/2025
Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.
Cass. civ. n. 102/2025
In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte interamente vittoriosa è inammissibile, salvo che faccia riferimento a questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito e che venga inteso in ogni caso come condizionato.
Cass. civ. n. 25860/2024
Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).
Cass. civ. n. 25694/2024
Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte; ne consegue che, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dal giudice di legittimità solo in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.
Cass. civ. n. 24579/2024
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione della sentenza che ha annullato la sospensione del rimborso di un credito IVA è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire nell'ipotesi in cui gli avvisi di accertamento, che avevano giustificato l'adozione del provvedimento di sospensione impugnato, siano divenuti definitivi, con conferma della loro legittimità, in pendenza del giudizio di legittimità, essendo l'Ufficio competente tenuto a disporre gli atti consequenziali per la riscossione delle imposte dovute.
Cass. civ. n. 24552/2024
Costituisce condizione di ammissibilità dell'azione di accertamento negativo di un diritto l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità del diritto della cui inesistenza si invoca declaratoria nei confronti del (disconosciuto) titolare che ha posto in essere tale attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'originaria inammissibilità, per difetto di interesse ad agire, dell'opposizione a diverse ingiunzioni di pagamento per violazioni del codice della strada, conosciute dall'opponente a seguito di una spontanea verifica della propria posizione debitoria presso l'agente della riscossione incaricato dal Comune creditore).
Cass. civ. n. 24375/2024
La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 23880/2024
La domanda di annullamento di un atto tributario, sottoposto ad impugnazione giudiziale mediante sul presupposto della sua illegittimità, mira ad una pronuncia costitutiva, essendo diretta all'eliminazione dell'atto stesso, sicché l'Amministrazione finanziaria, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, è legittimata ed ha interesse a sostenere, in appello, la sua legittimità per paralizzare e resistere alla domanda avversaria, senza che ciò determini la violazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di esercizio di mere difese e non della proposizione di una domanda o eccezione in senso proprio.
Cass. civ. n. 19976/2024
Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. (Fattispecie in tema di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla S.C. nella richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente e rimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti a sostegno di essa).
Cass. civ. n. 17893/2024
La parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti della terza chiamata, che avrebbe dovuto manlevare l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, ed i suoi fideiussori, sul presupposto dell'inammissibilità di tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 17090/2024
Non è configurabile un'omologa parziale dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., preclusa dalle contestazioni anche solo parziali mosse alla CTU, e pertanto, una volta introdotto il giudizio di opposizione di cui al comma 6, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione avverso la regolazione delle spese di lite della fase di accertamento preventivo disposta in un decreto di omologa parziale, emesso nonostante detta preclusione, poiché le doglianze concernenti l'irrituale statuizione sulle spese vanno proposte nei confronti della liquidazione eseguita in esito all'opposizione.
Cass. civ. n. 15563/2024
L'attore non è legittimato a impugnare per incompetenza la pronuncia del giudice da lui adito, ancorché sfavorevole nel merito, poiché il riconoscimento della competenza, desumibile dalla proposizione della domanda, esclude la sua soccombenza sul punto.
Cass. civ. n. 15028/2024
Il matrimonio contratto tra affini in linea retta è affetto da nullità insanabile, anche in caso di cessazione, scioglimento o declaratoria di nullità del vincolo da cui deriva l'affinità, poiché tale vincolo, che lega un coniuge ai parenti dell'altro, non cessa neanche con la morte, se non per alcuni effetti relativi all'obbligazione alimentare, legittimando alla proposizione dell'azione di cui all'art. 117 c.c. il titolare di un interesse successorio pregiudicato dal matrimonio nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ravvisato in capo al figlio, in quanto titolare di un interesse successorio attuale, la legittimazione ad impugnare il nuovo matrimonio contratto dal padre, poi deceduto, con la figlia della sua precedente moglie, anch'ella deceduta).
Cass. civ. n. 14629/2021
L'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dell'interesse ad agire del soggetto carente del requisito anagrafico per fruire dell'assegno mensile di invalidità). (Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE LAMEZIA TERME, 17/04/2019).
Cass. civ. n. 19947/2021
In tema di protezione dei dati personali, con riguardo alle fattispecie regolate dalle norme previgenti al d.lgs. n. 101 del 2018 (che ha adeguato la normativa nazionale al reg. UE n. 679 del 2016), l'irrogazione delle sanzioni amministrative è disciplinata dalle disposizioni della l. n. 689 del 1981, in quanto applicabili, stante il richiamo operato dall'art. 166 d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo in vigore "ratione temporis"; ne consegue che il presunto trasgressore non può impugnare il verbale di accertamento, trattandosi di un atto a carattere procedimentale, inidoneo a produrre alcun effetto nella sua sfera giuridica, incisa solo a seguito dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, unico atto contro cui è possibile proporre opposizione. (Cassa senza rinvio, TRIBUNALE CUNEO, 27/06/2015).
Cass. civ. n. 21238/2021
In materia di società, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio deve essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico; non esclude, pertanto, l'interesse ad agire la perdita dell'intero capitale sociale e il conseguente azzeramento del valore economico della partecipazione, poiché quest'ultima costituisce pur sempre un bene compreso nel patrimonio del socio, al quale non va negato il diritto di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell'esercizio, hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/10/2016).
Cass. civ. n. 26209/2021
La persona fisica che, pur avendole ricoperte in passato, non rivesta attualmente le cariche di amministratore e legale rappresentante di una società di capitali non è legittimata a far valere in giudizio un diritto spettante alla società stessa. Ne consegue che il potere di far valere la nullità di una notificazione eseguita presso un destinatario non legittimato compete al soggetto cui era effettivamente diretta la notificazione stessa, e non a colui presso il quale sia stato erroneamente eseguito l'atto notificatorio. (Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/06/2014).
Cass. civ. n. 42040/2021
Il principio, secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse, l'appello principale con cui si denuncino vizi processuali senza censurare la decisione sul merito della controversia, non opera quando la questione preliminare di rito proposta attenga alla improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardiva costituzione dell'opponente, atteso che tale accertamento non incide soltanto, in via diretta, sul giudizio di opposizione, comportandone la declaratoria di improcedibilità, ma anche, in via riflessa, sul diritto di credito fatto valere col provvedimento monitorio, determinando la sua definitività e, di conseguenza, l'incontestabilità della pretesa creditoria dell'opposto, sicché quest'ultimo ha interesse ad ottenere una pronuncia sul punto, ancorché svincolata dalla decisione sul merito della controversia, non potendo il giudice del gravame, una volta ritenuta fondata l'eccezione, accedere all'esame del merito. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/03/2016).
Cass. civ. n. 1588/2020
L'esecuzione spontanea di un provvedimento giudiziario determina il sopravvenuto difetto di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione soltanto se accompagnata dal riconoscimento - anche implicito purché inequivoco - della fondatezza della domanda, riconoscimento non ravvisabile nel caso di pagamento degli accessori (interessi e spese) maturati dopo la formazione del provvedimento, in quanto integrante dovuto adempimento del titolo provvisoriamente esecutivo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 15/02/2016).
Cass. civ. n. 11675/2020
Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo invece tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità la quale costituisce la vera ragione della decisione. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/08/2018).
Cass. civ. n. 29106/2020
Il reclamo proponibile, ai sensi dell'art. 28, comma 12, della l. n. 242 del 2012, avverso i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine degli avvocati si caratterizza, quale azione popolare, per la legittimazione diffusa, sia pure riferita agli iscritti all'albo, ed a carattere neutro - siccome riconosciuta indipendentemente dalla configurazione di una ulteriore, specifica situazione sostanziale qualificata in favore dell'istante - prevista dal legislatore allo scopo di tutelare l'interesse (pubblico) al corretto funzionamento del sistema democratico-rappresentativo dei Consigli degli Ordini degli avvocati. Ne consegue, da un lato, l'ammissibilità di una proposizione della domanda in forma collettiva, da parte di più avvocati con un unico atto e, dall'altro, la non configurabilità di un conflitto di interessi tra i reclamanti medesimi, risultando irrilevanti le ragioni soggettive sottese all'azione. (Cassa con rinvio, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 13/02/2020).
Cass. civ. n. 24071/2019
In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrilevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 15411/2019
La parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con la quale il giudice del gravame aveva pronunciato su una sentenza definitiva emessa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva; ciò perché, nel frattempo, altro giudizio di cassazione, avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, si era concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo).
Cass. civ. n. 14768/2019
L'appellante, condannato in primo grado in solido con altra parte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, ha interesse alla prosecuzione del giudizio fino alla sentenza di merito anche se il condebitore venga dichiarato fallito, allo scopo di ottenere l'accertamento della esclusiva responsabilità di quest'ultimo ovvero di una diversa ripartizione della responsabilità in vista dell'azione di regresso.
Cass. civ. n. 26800/2019
L'azione diretta a ottenere l'accertamento giudiziale della sottoscrizione di una scrittura privata, quale azione di mero accertamento, è imprescrittibile. Nondimeno, qualora l'azione sia strumentalmente diretta a far valere il diritto nascente dalla scrittura privata, una volta prescrittosi tale diritto l'azione di accertamento, pur non potendosi considerare prescritta a sua volta, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.
Cass. civ. n. 17117/2019
In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell'interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell'atto impugnato, quando l'istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare (nella specie la S.C. ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto da alcuni soci di minoranza avverso la deliberazione di approvazione del bilancio, di ricostituzione e successivo aumento del capitale di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita dopo la pronuncia della sentenza della corte d'appello oggetto di ricorso).
Cass. civ. n. 21977/2018
Non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Cass. civ. n. 6128/2017
Il condomino che intenda impugnare una delibera dell’assemblea, per l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, il quale presuppone la derivazione dalla detta deliberazione di un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale.
Cass. civ. n. 25235/2017
L'attore non può impugnare per incompetenza - anche per materia - la pronuncia, pur a lui sfavorevole nel merito, del giudice da esso stesso adito, non sussistendo l'interesse ad impugnare la sentenza, per la non configurabilità di una soccombenza in punto di competenza.
Cass. civ. n. 1309/2017
L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi al giudice contabile e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad impugnarne la sentenza per denunciarne il difetto di giurisdizione, in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.
Cass. civ. n. 31012/2017
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, - sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale - le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto illegittimo il frazionamento della pretesa creditoria poiché, già nei gradi di merito, a fronte delle deduzioni della parte convenuta, il ricorrente si era limitato a giustificare il proprio interesse ad agire separatamente richiamando il rischio di prescrizione, senza specificare né la decorrenza né la scadenza della stessa, e non evidenziando l'esistenza di elementi di fatto idonei a diversificare le prestazioni, tali da giustificare una trattazione separata delle sue pretese creditorie).
Cass. civ. n. 4257/2017
L'accordo transattivo di carattere novativo, stipulato tra le parti in causa ed avente ad oggetto il rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, atteso che da detto negozio derivano obbligazioni oggettivamente diverse da quelle preesistenti.
Cass. civ. n. 21304/2016
L'interesse ad impugnare postula una soccombenza, anche parziale, intesa in senso sostanziale e non formale; pertanto, ove sia condannato al pagamento di quanto richiesto dall'attore, a seguito dell'accoglimento della domanda principale, il convenuto, quale debitore, è legittimato ad impugnare la sentenza, senza che tale legittimazione sia elisa dall'accoglimento della domanda di manleva proposta dal convenuto medesimo nei confronti del terzo, chiamato in causa proprio per tenerlo indenne dagli effetti di quella condanna, trattandosi di domanda diversa, che non fa venire meno la soccombenza del primo rispetto all'attore.
Cass. civ. n. 21260/2016
L'attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione.
Cass. civ. n. 21245/2016
In materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione.
Cass. civ. n. 16162/2015
Colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'interesse dei ricorrenti all'azione inibitoria con riferimento allo sfruttamento economico di alcuni film, non avendo gli stessi validamente acquistato i relativi diritti).
Cass. civ. n. 12893/2015
In tema di azione di mero accertamento, l'interesse ad agire postula che colui che agisce si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l'attualità della lesione del diritto poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistere l'interesse ad agire della ricorrente in relazione all'oggettiva incertezza dei termini di un contratto di assicurazione, ingenerata dalla condotta stragiudiziale e processuale tenuta dalla compagnia assicuratrice).
Cass. civ. n. 10036/2015
La valutazione dell'interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all'utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità di cui l'attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'interesse ad agire di cittadini italiani dipendenti di società statunitense controllata da impresa italiana al fine di ottenere il trattamento previdenziale italiano pur non avendo essi svolto una comparazione tra il vantaggio perseguito e le utilità derivanti dal sistema previdenziale statunitense e delle forme assicurative private attivate dal datore di lavoro).
Cass. civ. n. 9934/2015
L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve valutarsi alla stregua della prospettazione operata dalla parte, sicché non può negarsene la sussistenza nell'impugnazione proposta contro il decreto reiettivo del reclamo avverso la pronuncia risolutiva di un concordato preventivo ex art. 186 legge fall. (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", anteriore alla modifica apportatagli dal d.l.vo 12 settembre 2007, n. 169), di cui si censuri l'omessa, contestuale ed asseritamente automatica dichiarazione di fallimento del debitore, sul solo presupposto che le conseguenze da trarsi dai fatti allegati siano diverse da quelle sostenute dall'istante, ciò riguardando la fondatezza nel merito della domanda.
Cass. civ. n. 3598/2015
In caso di intervenuta transazione extraprocessuale, ove le parti non concordino sulla rilevanza giuridica dell'atto o sul suo contenuto, occorre accertare se la transazione investa o meno l'oggetto della domanda contenziosa, sicché non può esservi declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse, inidonea a formare giudicato solo processuale, ma va esaminato il merito della domanda, che va rigettata qualora si accerti che la transazione ha regolamentato tutti i rapporti contenziosi tra le parti.
Cass. civ. n. 3885/2014
Sussiste l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento negativo della propria condotta di contraffazione di un brevetto altrui, posto che tale azione mira a conseguire, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva, un risultato utile giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice. (Nella specie, l'imprenditore chiedeva di accertare che il proprio prodotto - un rubinetto valvolato - non costituiva la contraffazione di un altro, in tal modo chiarendo una situazione di incertezza relativamente alla possibilità di produrlo e distribuirlo lecitamente).
Cass. civ. n. 2447/2014
La legittimazione generale all'azione di nullità, prevista dall'art. 1421 cod. civ., non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ., non potendo tale azione essere esercitata per un fine collettivo di attuazione della legge. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato improponibile la domanda di un cittadino che, promossa una raccolta di firme contro la vendita di un edificio comunale, aveva chiesto di invalidarla ai sensi dell'art. 1471, n. 1, cod. civ.).
Cass. civ. n. 11214/2013
L'interesse all'impugnazione per vizi formali di una deliberazione dell'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1137 cod. civ., pur non essendo condizionato al riscontro della concreta incidenza sulla singola situazione del condomino, postula comunque che la delibera in questione sia idonea a determinare un mutamento della posizione dei condomini nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato la carenza di interesse del condomino all'impugnativa di due delibere, l'una concernente la nomina di un tecnico per la verifica di necessità dei lavori di manutenzione sollecitati dallo stesso ricorrente, l'altra volta a precisare la portata della precedente espressione della volontà assembleare, proprio nel senso di eliminare il contenuto negativo ravvisato dal singolo partecipante nella prima deliberazione).