Cass. civ. n. 21549 del 25 ottobre 2016

Testo massima n. 1


In tema di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d'ufficio, i chiarimenti non costituiscono un'attività ulteriore ed estranea rispetto a quella, già espletata e remunerata, oggetto di consulenza, ma un'attività complementare, integrativa e necessaria, al cui compimento il c.t.u. può essere tenuto qualora gli venga richiesto (ciò che normalmente accade quando la relazione depositata non possa dirsi esaustiva), sicchè, in relazione ad essi, non gli compete alcun compenso ulteriore.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE