Cass. civ. n. 21742 del 27 ottobre 2016
Testo massima n. 1
La chiusura del fallimento non produce effetti interruttivi automatici sui processi in cui sia parte il curatore, perché la perdita della capacità processuale che ne consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall'art. 300 c.p.c., della necessità della dichiarazione in giudizio da parte del procuratore dell'evento interruttivo.