Cass. civ. n. 21750 del 27 ottobre 2016
Testo massima n. 1
L'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall'esposizione "sommaria" dei fatti di causa, implica che la stessa deve contenere il necessario e non il superfluo, sicché è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente, senza una sintesi riassuntiva finale, si limiti a trascrivere il testo integrale di tutti gli atti di causa, rendendo particolarmente complessa l'individuazione della materia del contendere e contravvenendo lo scopo della disposizione, la cui finalità è agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso che conteneva la trascrizione integrale di tutti gli atti di parte e dei provvedimenti del giudice, nonché, nello svolgimento del processo, la pedissequa indicazione delle attività processuali espletate in ciascuna udienza).