Cass. civ. n. 21803 del 28 ottobre 2016
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione proposto da una persona fisica nell'affermata qualità di procuratore speciale di una società, avendo costui rilasciato in tale veste il mandato al difensore per il giudizio di legittimità, è inammissibile qualora non sia stata prodotta la procura all'uopo conferita dal legale rappresentante della società, impedendo tale omissione di verificare la effettiva sussistenza dei poteri rappresentativi dell'asserito procuratore.