Cass. civ. n. 22035 del 31 ottobre 2016

Testo massima n. 1


Il successore a titolo particolare di una delle parti del processo, che abbia spiegato intervento volontario nel giudizio o vi sia stato chiamato ovvero abbia impugnato la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa ai sensi dell'art. 111, commi 3 e 4, c.p.c., assume la posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare anche nelle fasi successive del processo fino alla sua eventuale estromissione. Ne consegue che, ove il giudizio sia stato interrotto successivamente alla chiamata in causa ovvero all'intervento del successore a titolo particolare, occorre procedere alla riassunzione anche nei suoi confronti, in mancanza della quale deve essere ordinata, anche in appello, l'integrazione del contraddittorio, determinandosi, altrimenti, la nullità del procedimento e di tutti gli atti successivi, rilevabile, anche d'ufficio, in sede di legittimità, alla cui declaratoria consegue la rimessione della causa al giudice dinanzi al quale si è verificata la predetta violazione, affinché provveda alla rinnovazione degli atti nulli, previa sanatoria del vizio.

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