Cass. civ. n. 22120 del 31 ottobre 2016
Testo massima n. 1
La discussione orale della causa immediatamente dopo la precisazione delle conclusioni, giusta l'art. 281 sexies c.p.c., non è subordinata all'istanza di parte, mentre può risultare inibita qualora una di esse abbia richiesto lo scambio delle comparse conclusionali con fissazione di altra udienza di discussione.