Art. 281 quinquies – Codice di procedura civile – Decisione a seguito di trattazione scritta o mista
Quando la causa è matura per la decisione il giudice fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'articolo 189. All'udienza trattiene la causa in decisione e la sentenza è depositata entro i trenta giorni successivi.
Se una delle parti lo richiede, il giudice, disposto lo scambio dei soli scritti difensivi a norma dell'articolo 189 numeri 1) e 2), fissa l'udienza di discussione orale non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e la sentenza è depositata entro trenta giorni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20552/2024
In tema di obbligazioni pecuniarie, il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ordinato la cancellazione dell'ipoteca fatta iscrivere dal coniuge titolare dell'assegno di mantenimento su un immobile di proprietà dell'obbligato per insussistenza del pericolo di inadempimento, ritenendo ingiustificato il rifiuto di ricevere il pagamento con bonifico bancario, come effettuato in precedenza per ben sedici anni, con la pretesa di assegno circolare o vaglia da inviarsi presso lo studio del suo legale).
Cass. civ. n. 16039/2024
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del giudizio di revocazione avverso la sentenza di appello, non sussiste il diritto all'indennizzo ove non venga formulata istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art.281-sexies c.p.c. - applicabile in forza dell'ultimo comma dell'art. 352 c.p.c. ratione temporis vigente e costituente rimedio preventivo ex art. 1-ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001 - essendo richiesto alla parte, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2020, un comportamento collaborativo con il giudicante, al quale manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo, restando di competenza del giudice verificare l'utilizzabilità del diverso modello decisorio.
Cass. civ. n. 3897/2024
In tema di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica, ove al concessionario sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso.
Cass. civ. n. 28302/2023
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. reso all'esito di udienza a "trattazione scritta", equivalendo alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza, determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio.
Cass. civ. n. 21874/2023
Nei processi civili davanti al giudice di pace, ai fini dell'ammissibilità della domanda di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata, ex artt. 1-bis, 1-ter, comma 1, e 2, comma 1, della l. n. 89 del 2001, sussiste per la parte l'onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'art. 281-sexies c.p.c., in quanto, pur costituendo la "regola", in base al modello dell'art. 321 c.p.c. (nella formulazione antecedente alle modifiche operate dal d.lgs. 149 del 2022), che la decisione della causa in tali processi avvenga a seguito di discussione orale, tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace, alla stregua dell'art. 311 c.p.c., e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa.
Cass. civ. n. 11711/2023
L'ordinanza declinatoria della competenza dev'essere preceduta, a pena di nullità, dall'invito alla precisazione delle conclusioni e dall'assegnazione ad entrambe le parti di un primo termine per il deposito di memorie e di un secondo termine per repliche; comporta la nullità dell'ordinanza anche l'assegnazione di termini "sfalsati" (cioè, di un primo termine concesso solo all'attore e di un successivo termine fissato al solo convenuto) per il deposito di memorie, perché è così permessa soltanto al difensore del convenuto la replica agli argomenti avversari, in violazione dei principî costituzionali di parità delle parti e del contraddittorio.
Cass. civ. n. 1076/2023
In tema di ipoteca giudiziale, ove sia richiesta la cancellazione dell'ipoteca iscritta in forza della sentenza di separazione personale dei coniugi, ai sensi dell'art. 156, comma 5, c.c., il giudice avanti al quale sia proposta la relativa istanza è tenuto a verificare la sussistenza o meno del pericolo di inadempimento dell'obbligato e a emanare, in mancanza, l'ordine di cancellazione previsto dall'art. 2884 c.c.
Cass. civ. n. 502/2017
Il modulo decisorio a trattazione mista, stabilito, per il procedimento di cognizione di primo grado, dall'art. 281 quinquies, comma 2, c.p.c., è stato esteso anche al giudizio di secondo grado, ancorché con una diversa articolazione endoprocedimentale, a seconda che il giudizio si svolga davanti al giudice monocratico (art. 352, comma 5, c.p.c.) o alla corte d'appello (art. 352, comma 2, c.p.c.), laddove la discussione orale - fissata per un’udienza stabilita con decreto presidenziale comunicato alle parti - segue alla concessione del termine sia per il deposito delle comparse conclusionali che per le repliche. In tale ultima ipotesi, nonostante la completezza delle difese scritte che caratterizzano l'assunzione del modello a trattazione mista davanti la corte suddetta, l'equipollenza tra i due moduli decisori e l'irrilevanza, ai fini dell'effettività del diritto di difesa, dell'omessa fissazione d'udienza, deve ritenersi che una volta stabilita con decreto l'udienza di discussione, l'omesso avviso ad una delle parti costituisce un “vulnus” insanabile all'esercizio del diritto di difesa - in quanto produttivo di un'oggettiva alterazione della parità delle armi - con conseguente nullità della sentenza.
Cass. civ. n. 22120/2016
La discussione orale della causa immediatamente dopo la precisazione delle conclusioni, giusta l'art. 281 sexies c.p.c., non è subordinata all'istanza di parte, mentre può risultare inibita qualora una di esse abbia richiesto lo scambio delle comparse conclusionali con fissazione di altra udienza di discussione.
Cass. civ. n. 20859/2009
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, costituisce corollario dell'art. 281 quinquies c.p.c. la regola dell'immutabilità del giudice davanti al quale vengono precisate le conclusioni, con conseguente necessità di rinnovazione di tale udienza ove vi sia una successiva sostituzione del giudice già designato. Il vizio che deriva dall'inosservanza di tale regola, però, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 161, secondo comma, c.p.c., onde la relativa sentenza - ancorché affetta da nullità assoluta ed insanabile - è idonea a passare in giudicato; ne consegue che, ove il giudice d'appello rilevi detta nullità, è tenuto a decidere la causa nel merito, non potendo rimetterla al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 del codice di rito.
Cass. civ. n. 13226/2005
In tema di deliberazione della sentenza nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, i due modelli alternativi di decisione, secondo lo schema della trattazione mista ovvero secondo quello della trattazione completamente scritta (i quali si differenziano perché nel primo, dopo lo scambio delle comparse conclusionali, non è previsto il deposito delle memorie di replica, ma, su richiesta di una delle parti, è possibile la fissazione di un'udienza per la discussione della causa), sono operanti anche nel giudizio di secondo grado avverso una sentenza del giudice di pace, con l'osservanza del maggior termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e della sentenza. L'eventuale adozione d'ufficio della trattazione mista, non essendo suscettibile di ledere il principio del contraddittorio o il diritto di difesa, in quanto i due modelli sotto tali profili sono ritenuti del tutto equipollenti dal legislatore, si risolve in una irregolarità, in nessun modo sanzionata dall'ordinamento. (Nella specie la Corte Cass. ha ritenuto immune da vizi la sentenza pronunziata dal tribunale che, in sede di appello, aveva disposto, oltre al deposito delle memorie di replica alle comparse conclusionali, anche l'udienza di discussione, così ampliando, e non riducendo, le opportunità difensive delle parti).
Cass. civ. n. 9698/2003
Quando la decisione sia assunta dal tribunale in composizione monocratica ai sensi degli artt. 281 bis e seguenti c.p.c., difetta un momento deliberativo che assuma autonoma rilevanza, come nel caso della deliberazione collegiale disciplinata dall'art. 276 c.p.c. Ne consegue che, essendo la sentenza formata solo con la sua pubblicazione a seguito del deposito in cancelleria ex art. 133 c.p.c., esclusivamente a tale data, e non anche a quella diversa ed anteriore eventualmente indicata in calce all'atto come data della decisione, può farsi riferimento per stabilire se la causa sia stata decisa prima o dopo la scadenza dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie in replica e se dunque vi sia stata o no violazione dei diritti della difesa.