Cass. civ. n. 25902 del 15 dicembre 2016

Testo massima n. 1


In tema di opposizione all’esecuzione, nel regime dell’art. 616 c.p.c., l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) il provvedimento di sospensione dell’esecuzione, ma omettendo di fissare il termine perentorio per l’iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall’art. 111, comma 7, Cost., giacché priva del carattere della definitività, anche quando contenga la statuizione sulle spese di lite.

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