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Articolo 616 Codice di procedura civile — Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

Articolo 616 Codice di procedura civile — Provvedimenti del giudice dell’esecuzione

Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà ; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa [ disp. att. 125, 186 ].

[ La causa è decisa con sentenza non impugnabile ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9352/2017

L’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla l.n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicché, ai fini dell’applicazione del termine d’impugnazione di sei mesi, previsto dall’art. 327 c.p.c., nella nuova formulazione, ed utilizzabile per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della l.n. 69 del 2009, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell’esecuzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso una sentenza resa su una opposizione all’esecuzione, nel regime dell’impugnazione reintrodotto dalla l.n. 69 del 2009, con la modifica dell’art. 616 c.p.c., reputando, erroneamente, operante il regime della ricorribilità in Cassazione introdotto dalla l.n. 52 del 2006 con la precedente modifica dello stesso art. 616 c.p.c.)..

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Cass. civ. n. 5608/2017

L’opposizione all’esecuzione già iniziata, di cui all’art. 615 c.p.c., pur essendo – nella sua attuale disciplina – distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un giudizio unico anche quando il processo nel merito debba essere riassunto, per ragioni di competenza, davanti ad altro giudice, nel termine all’uopo fissato dal giudice dell’esecuzione, sicché, in caso di mancata tempestiva riassunzione entro tale termine, ai fini dell’applicabilità del regime previsto dall’ultimo comma dell’art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009 ed utilizzabile per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria e non quello della riassunzione; pertanto, l’inosservanza del termine “de quo” verificatasi dopo la data di entrata in vigore della citata legge, ma in un processo di opposizione all’esecuzione già pendente, per essere stata precedentemente introdotta la fase sommaria, è regolata dal regime previgente, in forza del quale l’eccezione di estinzione del giudizio per tardiva riassunzione era rilevabile solo ad istanza di parte, da svolgersi prima di ogni altra difesa.

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Cass. civ. n. 3464/2017

In tema di opposizione a precetto, se la notifica è eseguita presso la cancelleria nonostante l’elezione di domicilio da parte del creditore procedente e quest’ultimo resta involontariamente contumace, trovano applicazione, da un lato, l’art. 327, comma 2, c.p.c., che esclude la decorrenza del termine lungo per l’impugnazione della sentenza quando la parte contumace dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione, e, dall’altro, l’art. 354, comma 1, c.p.c., che, ove la predetta nullità sia fatta valere come motivo d’impugnazione della sentenza di primo grado, impone al giudice di appello, che la ritenga sussistente, di rimettere la causa al primo giudice.

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Cass. civ. n. 5060/2014

Qualora il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento positivo o negativo della tutela sommaria, emesso nelle opposizioni di cui agli artt. 615, secondo comma, 617 e 619 cod. proc. civ., ometta di fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o – nelle opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 619 cod. proc. civ. – per la riassunzione davanti al giudice competente, la parte interessata può, ai sensi dell’art. 289 cod. proc. civ., entro il termine perentorio ivi previsto, chiederne al giudice la relativa fissazione, ovvero può introdurre o riassumere, di sua iniziativa, il giudizio di merito, sempre nel detto termine, restando comunque esclusa l’esperibilità del rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.

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Cass. civ. n. 1360/2014

Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all’espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al “peso” economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l’inizio dell’esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione; (c) nel caso di opposizione all’intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall’interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell’accoglimento o del rigetto dell’opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l’opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest’ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile.

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