Cass. civ. n. 27362 del 29 dicembre 2016

Testo massima n. 1


La sentenza emessa da un giudice sospeso dalle funzioni in sede disciplinare, a seguito di deliberazione del CSM, è affetta non già da inesistenza, ma da mera nullità per carenza della “potestas iudicandi”; tale nullità, attenendo alla costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c., è insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, è sottoposta al principio generale di conversione delle nullità in mezzi di impugnazione, ex art. 161, comma 1, c.p.c. e non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c..

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