Cass. pen. n. 871 del 2 aprile 1971
Testo massima n. 1
Il furto di oggetti sottoposti a procedura fallimentare deve ritenersi aggravato a norma dell'art. 625 n. 7 c.p., perché la dichiarazione di fallimento e gli atti conseguenti, miranti alla conservazione del patrimonio del fallito, producono gli stessi effetti giuridici d'indisponibilità derivanti dal pignoramento e dal sequestro.
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