Art. 625 – Codice penale – Circostanze aggravanti

La pena per il fatto previsto dall'art. 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500:
[1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione];
2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
4) se il fatto è commesso con destrezza [ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona];
5) se il fatto è commesso da tre o più persone [112 n. 1] , ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di un pubblico servizio [358];
6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [c. nav. 1148];
7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede , o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [635 n. 3];
7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria;
8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 39373/2025

Integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver sottratto un veicolo, parcheggiato sulla pubblica via, si allontani con questo, anche di pochi metri, dal luogo della sottrazione e venga bloccato dalla polizia giudiziaria che, di sua iniziativa, lo aveva monitorato. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale osservazione a distanza non impedisce all'agente il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza e che solo l'osservazione a distanza, ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, impedisce la perdita di signoria sul bene da parte del suo titolare).

Cass. civ. n. 35897/2025

In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversità fra la data del fatto indicata nel capo di imputazione e quella ritenuta in sentenza dà luogo a nullità ex art. 522 cod. proc. pen. nel caso in cui l'elemento temporale abbia concretamente inciso sul diritto di difesa. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che, senza che fosse stato osservato il procedimento previsto dall'art. 516 cod. proc. pen., aveva riferito la condotta di furto di energia elettrica, contestata come avvenuta il 20 agosto 2018, agli anni compresi tra il 2014 e il 2016, periodo in cui si erano succeduti tre differenti intestatari nell'utenza).

Cass. civ. n. 30514/2025

Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, investito del decreto di citazione diretta a giudizio, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con richiesta di rinvio a giudizio.

Cass. civ. n. 18346/2025

In caso di annullamento parziale con rinvio da parte della Corte di cassazione relativo unicamente al trattamento sanzionatorio, acquistano autorità di cosa giudicata le questioni attinenti all'accertamento sulla sussistenza del reato e sulla sua attribuibilità all'imputato, con conseguente irrilevanza, nel nuovo giudizio, di questioni relative al mutato regime di procedibilità del reato, diversamente da quanto avviene nel caso di remissione di querela, il cui effetto estintivo, in quanto collegato alla semplice esistenza del processo e non a quanto in esso accertato, non è precluso dalla formazione del giudicato parziale. (Fattispecie di furto tentato aggravato).

Cass. civ. n. 17715/2025

Integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza. (In motivazione la Corte ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l'osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un'iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l'esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo).

Cass. civ. n. 9207/2024

In tema di revisione, costituisce "prova nuova", rilevante ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella - sopravvenuta alla sentenza di condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente - che ha ad oggetto un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del reato per cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione della mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è stata pronunziala condanna definitiva.

Cass. civ. n. 49283/2023

In tema di ricorso straordinario per errore di fatto, avverso l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità del ricorso, proposto in violazione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., non è deducibile l'omessa valutazione, quale fatto estintivo, della sopravvenuta remissione di querela in relazione a un delitto divenuto procedibile a querela ai sensi del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel caso in cui la Corte di cassazione abbia motivatamente aderito all'orientamento giurisprudenziale che ritiene prevalente l'inammissibilità sulla sopravvenuta improcedibilità, trattandosi di valutazione giuridica e non di errore percettivo.

Cass. civ. n. 43849/2023

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).

Cass. civ. n. 20476/2018

In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato l'aggravante nella condotta dell'imputato che aveva colpito con calci il portone d'ingresso di un'abitazione, senza accertare le conseguenze di questa azione sul bene).

Cass. civ. n. 17391/2018

Sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico.

Cass. civ. n. 34090/2017

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

Cass. civ. n. 24821/2017

In tema di furto aggravato da destrezza, qualora questa sia correlata all'approfittamento di una situazione di distrazione della vittima, occorre verificare, sotto un primo profilo, se la stessa possa essere considerata il prodotto di una ordinaria attitudine di ciascuno ad attirare o allontanare l'attenzione altrui da un oggetto ovvero se possa essere ricondotta ad una condotta dell'agente caratterizzata da non comune abilità e, quindi, da “destrezza”; sotto un altro profilo, se, in costanza della distrazione della vittima, l'agente, nell'approfittarne, si sia limitato ad utilizzare un'attitudine naturalmente riferibile a ciascuno oppure se, anche in questo caso, abbia tenuto una condotta avente la suddetta caratterizzazione di particolare abilità, prontezza fisica, sveltezza e, quindi, ancora una volta, di “destrezza”. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito con la quale era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante sulla base della sola considerazione che l'agente aveva operato il furto approfittando di un momento di distrazione della vittima, laddove sarebbe stato necessario specificare se si fosse trattato di un semplice approfittamento di detta distrazione o se fossero state invece adottate modalità specifiche denotanti destrezza, intesa come abilità fuori dell'ordinario).

Cass. civ. n. 21158/2017

Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.

Cass. civ. n. 4200/2017

In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - "sub specie" di esposizione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada.

Cass. civ. n. 12590/2017

In tema di furto, sono compatibili e concorrono le circostanze aggravanti del furto commesso su bagaglio del viaggiatore (art. 625, comma primo, n. 6) e quella della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4), trattandosi di aggravanti aventi un diverso ambito di operatività, in quanto la destrezza attiene al quomodo o alla modalità della condotta di sottrazione mentre il fatto commesso sul bagaglio del viaggiatore si caratterizza per la species della "res" e, quindi, per la particolarità dell'oggetto di sottrazione, stante la scelta legislativa di ritenere le cose trasportate nei viaggi maggiormente vulnerabili e assimilabili alle cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede.

Cass. civ. n. 18655/2017

Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri. (Nella specie l'agente, fingendosi un tecnico dell'acquedotto incaricato di verificare il grado di inquinamento dell'acqua, aveva chiesto alle vittime, persone anziane, di depositare il denaro contante, di cui si sarebbe poi impossessato, nel frigorifero e, allarmandole con un inesistente rischio di incendio, si era fatto consegnare i gioielli, assumendo di doverli portare al di fuori dell'abitazione per campionarli e bonificarli).

Cass. civ. n. 37212/2017

La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 3 cod. pen. con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità della detenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili.

Cass. civ. n. 40829/2017

In tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica "viaggiatore" anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio. (Fattispecie in cui si è ritenuta sussistente l'aggravante in relazione ad una borsetta sottratta da un'auto parcheggiata, durante il periodo in cui il proprietario si era allontanato per una passeggiata).

Cass. civ. n. 26857/2017

Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto.

Cass. civ. n. 26447/2017

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante dal momento che le tubazioni oggetto di furto erano parte di un'infrastruttura in disuso di proprietà di Poste Italiane s.p.a.).

Cass. civ. n. 44976/2016

In tema di furto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. (In applicazione del principio, la S. C. ha riqualificato come furto con destrezza la condotta di tre giovani -originariamente contestata come furto con strappo - che, dopo aver avvicinato la vittima ed averla distratta, facendole perdere l'equilibrio con uno sgambetto, gli avevano sfilato il telefono dalla tasca posteriore dei pantaloni).

Cass. civ. n. 55227/2016

Il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. (Fattispecie relativa al furto di un'autovettura lasciata all'interno di un cortile, liberamente accessibile, di un'abitazione).

Cass. civ. n. 33557/2016

In tema di aggravanti del reato di furto, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede, non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte. (Fattispecie riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima).

Cass. civ. n. 2853/1984

In tema di furto, l'aggravante di abuso di relazioni domestiche prevista dall'art. 61 n. 11 c.p. è, di regola, incompatibile con l'aggravante di introduzione in luogo destinato ad abitazione prevista dall'art. 625 n. 1 c.p., giacché le relazioni domestiche presuppongono un rapporto in forza del quale l'agente ha libero accesso nel luogo abitato dalla parte offesa. Tuttavia le due aggravanti possono concorrere qualora l'accesso nell'abitazione, nella forma in cui si è realizzato, non sia stato consentito dalla parte offesa, ma sia stato agevolato dalle preesistenti relazioni domestiche di cui l'agente, appunto, ha abusato. (Nella specie è stato ritenuto ipotizzabile il concorso di entrambe le aggravanti nel caso in cui l'agente, in possesso della chiave di casa di abitazione della parte offesa, non avesse la facoltà di condurre in detta abitazione anche persone estranee, che hanno concorso nella perpetrazione del reato).

Cass. civ. n. 1862/1984

In tema di furto, la ratio dell'aggravante del mezzo fraudolento consiste nell'esigenza di più severa repressione nei confronti di chi rivela maggiore criminosità nel superare con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto. Tale aggravante sussiste anche se l'accorgimento malizioso venga posto in essere dopo la sottrazione, o persino dopo l'impossessamento, al fine di consolidare possesso e dominio, in esecuzione di un piano criminoso cui esso era preordinato. (Fattispecie: cosa sottratta occultata dal ladro sotto il proprio impermeabile).

Cass. civ. n. 10309/1982

In tema di furto sussiste l'aggravante del mezzo fraudolento, nell'ipotesi in cui l'agente usi, contro la volontà del proprietario, la chiave vera, della quale abbia conseguito il possesso in modo fraudolento.

Cass. civ. n. 7291/1982

La scalata rientra tra i mezzi fraudolenti previsti dall'art. 625 n. 2 c.p., poiché essa costituisce un modo insidioso e clandestino, col quale viene agevolato e reso più pericoloso il furto e rivela maggiore audacia nel commetterlo.

Cass. civ. n. 6118/1982

L'aggravante della violenza sulle cose nel reato di furto è configurabile quando l'opera posta dall'uomo a difesa o tutela del suo patrimonio sia stata manomessa in modo che per riportarla ad assolvere la sua normale funzione sia necessaria un'attività di ripristino.

Cass. civ. n. 1827/1982

L'aggravante dell'introduzione in luogo destinato ad abitazione nel reato di furto è ravvisabile non soltanto quando le cose vengono sottratte da un luogo destinato ad abitazione, ma anche quando il colpevole per commettere il fatto s'introduca o si trattenga in uno di detti luoghi.

Cass. civ. n. 170/1982

Sussiste l'ipotesi di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 1 c.p., qualora il locale, pur essendo destinato generalmente al ricovero di attrezzi agricoli, venga di fatto usato come abitazione. (Nella specie trattavasi di un trullo per esigenze agricole).

Cass. civ. n. 11099/1979

L'aggravante prevista dall'art. 625 n. 5 c.p. esige unicamente che il fatto sia commesso da tre o più persone e non anche che esse siano tutte, o tre almeno, identificate, né che siano tutte, o tre almeno, coimputate.

Cass. civ. n. 5261/1976

Le circostanze aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 c.p. possono concorrere nella ipotesi di furto di autoveicolo lasciato incustodito alla pubblica fede, aperto con mezzi fraudolenti o violenti (uso di chiavi false, forzatura di deflettori, eccetera).

Cass. civ. n. 3147/1975

Le aggravanti del mezzo fraudolento e della esposizione alla pubblica fede possono concorrere nel delitto di furto di autoveicoli anche quando questi siano stati lasciati incustoditi senza l'adozione di particolari precauzioni. Invero la sottrazione con l'uso di mezzi violenti o fraudolenti rappresenta un quid pluris rispetto al furto semplice che deve essere posto a carico dell'agente.

Cass. civ. n. 90/1974

La liceità del porto di un'arma, se esclude la contravvenzione, non esclude, invece, in tema di furto, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 3 c.p., perché l'agente ha pur sempre a sua disposizione immediata uno strumento oggettivamente atto ad offendere che determina una situazione di maggiore temibilità e pericolo.

Cass. civ. n. 524/1973

Quando l'autore di un fatto (a fortiori se in concorso con altri) non ha soltanto approfittato della momentanea distrazione del derubato (il che non è sufficiente a integrare l'aggravante della destrezza) ma ha preordinato e provocato tale distrazione al fine di rendere più agevole l'esecuzione del furto, ha posto in essere un'attività fraudolenta atta a sorprendere e soverchiare, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti apprestati dal soggetto passivo a custodia delle cose che detiene e le sue possibilità dirette e immediate di vigilanza sulle cose stesse, creando così una situazione di fatto che agevola la commissione del reato. In tale ipotesi bene viene ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. In tema di furto, l'aggravante della destrezza non è incompatibile con quella del mezzo fraudolento, in quanto ciascuna delle due circostanze corrisponde a particolari modalità di condotta criminosa rientranti negli schemi posti dalla legge penale.

Cass. civ. n. 1474/1972

Ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 3, c.p. è sufficiente che il colpevole porti indosso un'arma, essendo ultronea ogni altra indagine sia sulla volontà sia sullo scopo dell'agente. La circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 3, c.p. ha carattere oggettivo e si comunica ai concorrenti anche se da essi ignorata.

Cass. civ. n. 1558/1971

Ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 6 c.p., nella nozione di bagaglio devono essere ricompresi, non solo le valigie, i bauli, gli zaini, le borse, i sacchetti, i pacchi e gli altri colli bensì, in genere, tutto ciò che il viaggiatore porta con sé, ma non indosso, anche per semplice utilità o comodità personale, di guisa che nulla rileva che la cosa sia custodita o riposta in valigia o in altro involucro. Anche le cose e gli indumenti che, di solito, si portano indosso o si tengono in mano, se dismesse e staccate dalla persona che viaggia nella vettura che la trasporta o in uno degli altri luoghi specificati dalla legge, sempre in rapporto all'iter o alle tappe o soste del viaggio (stazioni, scali, banchine, alberghi, ecc.) sono da ricomprendere nella nozione giuridica di bagaglio. Quindi anche la borsetta ordinariamente portata dalle donne come accessorio dell'abbigliamento femminile assume la figura del bagaglio allorché contenga oggetti o documenti propri di chi viaggia e sia comunque lasciata sul sedile della vettura o sulla reticella porta-bagagli, priva di quella comune e diretta vigilanza che caratterizza le condizioni particolari del viaggiatore rispetto ai suoi bagagli e che costituisce la ratio dell'aggravante ex art. 625 n. 6 c.p.

Cass. civ. n. 871/1971

Il furto di oggetti sottoposti a procedura fallimentare deve ritenersi aggravato a norma dell'art. 625 n. 7 c.p., perché la dichiarazione di fallimento e gli atti conseguenti, miranti alla conservazione del patrimonio del fallito, producono gli stessi effetti giuridici d'indisponibilità derivanti dal pignoramento e dal sequestro.

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