Cass. pen. n. 524 del 20 marzo 1973
Testo massima n. 1
Quando l'autore di un fatto (a fortiori se in concorso con altri) non ha soltanto approfittato della momentanea distrazione del derubato (il che non è sufficiente a integrare l'aggravante della destrezza) ma ha preordinato e provocato tale distrazione al fine di rendere più agevole l'esecuzione del furto, ha posto in essere un'attività fraudolenta atta a sorprendere e soverchiare, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti apprestati dal soggetto passivo a custodia delle cose che detiene e le sue possibilità dirette e immediate di vigilanza sulle cose stesse, creando così una situazione di fatto che agevola la commissione del reato. In tale ipotesi bene viene ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. In tema di furto, l'aggravante della destrezza non è incompatibile con quella del mezzo fraudolento, in quanto ciascuna delle due circostanze corrisponde a particolari modalità di condotta criminosa rientranti negli schemi posti dalla legge penale.
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